Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33079 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME limitatamente all’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 della Legge Fallimentare e limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216 della Legge Fallimentare; conclude per il rigetto del ricorso nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 26 ottobre 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accertato la responsabilità penale di COGNOME NOME, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, perché amministratore unico dal 18 maggio 2012 al 20 dicembre 2012 della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20 dicembre 2012, ometteva di consegnare al curato ad eccezione dell’ultimo bilancio depositato nell’anno 2010, la documentazione contabile, impedendo di localizzare i beni, oltre a non consentire di rintracciare le tre autovetture ind nel capo di imputazione, di cui una concessa in leasing alla società ed altre due di proprietà d RAGIONE_SOCIALE, non presenti neppure presso il PRA.
1.1. All’esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Firenze, sulla scorta dei m appello proposti, ha ritenuto che: –a) il COGNOME era stato amministratore unico per un periodo di oltre sette mesi, avendo preso il posto di COGNOME NOME; –b) l’imputato aveva evitato di mettersi in contatto con il curatore, nonostante i numerosi solleciti inviati dallo stesso; –c) il 29 giugno 2012, il commercialista COGNOME aveva consegNOME tutta la documentazione contabile in suo possesso a COGNOME NOME (per come emerso dalla ricevuta di consegna alla quale sono stati allegati il documento di identità e la tessera sanitaria del ricorrente); –d) nel assembleare del 18 maggio 2012, il COGNOME dichiarava che preso atto della situazione contabile in seguito ad ampio colloquio con l’amministratore uscente decide di accettare la carica fino tempo indetermiNOME; –e) l’imputato non aveva mai disconosciuto la firma apposta alla ricevuta di consegna del 29 giugno 2012 della documentazione contabile: –f) la sottoscrizione apposta alla ricevuta non era difforme da quella apposta sul documento di identità esibito commercialista per il ritiro della documentazione contabile, né dalla sottoscrizione del verbal elezione di domicilio del 29 luglio 2014 né dalla sottoscrizione della dichiarazione di domi depositata il 19 gennaio 2018; –g) l’assunzione della qualità di amministratore unico da par dell’imputato era riferita anche dal teste COGNOME NOME.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, depositato il 9 marzo 2024, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessar la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge per la mancat audizione del teste COGNOMECOGNOME COGNOME il teste COGNOME COGNOME riferire in merito alla circostanza la firma digitale dell’imputato era stata utilizzata da terzi a sua insaputa e senza il suo cons
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento al mancato accertamento della disponibilità in capo all’imputato delle automobi mancanti.
In particolare, l’imputato evidenzia come il teste COGNOME, ragioniere delle società fa aveva riferito che vi erano due automobili in leasing una Audi modello A6 in us all’amministratore di fatto COGNOME NOME ed una Fiat modello Cubo, in uso all’amministratore formale COGNOME NOME.
Analogamente, il ricorrente non aveva mai ricevuto le scritture contabili senza neppure avere ricevuto alcuna comunicazione dal curatore.
Con il terzo e quarto motivo censura la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art 219, comma terzo, L.F. oltre alla inosservanza dell’art. 133 c.d. pen. in relazione alla du delle pene accessorie.
In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi s richiesta di riduzione della pena.
Sotto altro aspetto, sostiene che i giudici di merito hanno determiNOME la durata de pene accessorie fallimentari nel massimo edittale, senza supportare la decisione con alcuna motivazione. Al riguardo evidenzia che,a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo legge fall., la durata delle pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta deve esse concretamente determinata e specificamente motivata dal giudice.
Rappresenta che successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, era intervenuta la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che aveva dichiarat l’incostituzionalità dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., aggiungendo ch giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale le pene accessori questione devono essere determinate, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., giudice, che deve motivare sul punto in maniera autonoma e disgiunta dalla commisurazione della pena detentiva.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello COGNOME palesemente violato i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legi omettendo qualsiasi effettiva motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie.
Con ordinanza dell’il marzo 2024 la Corte di Appello di Firenze dichiarava l inammissibilità del gravame perché il file contenente il ricorso per cassazione era privo di firma digitale, disponendo la esecutività della sentenza impugnata.
COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, proponeva successivo ricorso depositato il 25 marzo 2024, deducendo gli stessi motivi di impugnazione, del precedente ricorso del 9 marzo 2024, oltre ad un ulteriore motivo relativo alla mancanza d motivazione sull’elemento oggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare si precisa che oggetto di scrutinio sarà il ricorso depositato il 25 m 2024, contenente ritualmente la firma digitale, depositato prima della scadenza del termine pe proporre tempestivamente nuovo ricorso.
Infatti, la Corte di Appello di Firenze ha deciso il 26 ottobre 2023, indicando in giorni nov il termine per il deposito della sentenza (con scadenza il 24 febbraio 2024), con la conseguen applicabilità dell’art. 544, comma 1, lett. C, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari applicate per il reato di bancarotta fraudolenta documenta e patrimoniale, in quanto essa è stata determinata, in misura illegale, risultando fonda esclusivamente in ordine a tale punto -il quarto motivo del ricorso.
Nel resto il ricorso è inammissibile, meramente reiterativo di questioni già affront in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono stat avanzate critiche effettive da parte del ricorrente nell’atto d’impugnazione, che in defin non ha svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa.
Il primo motivo è inammissibile perché non tiene conto del consolidato orientamento di legittimità a mente del quale la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine gen che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, n. 10860 del 14/03/2024; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 27173201; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 26321001).
Nel caso di specie, dal verbale della udienza del 20 luglio 2018 (certamente apprezzabile in considerazione della natura processuale della eccezione sollevata) non risulta che s stata immediata formalizzata la eccezione di nullità, cosicché rispetto a tale ordinanz intervenuta la saNOMEria.
Ad ogni modo, i giudici di appello con motivazione adeguata in quanto del tutto logica puntuale, hanno evidenziato la superfluità dell’esame del COGNOME, attesa la estraneità d rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE (di cui il COGNOME era titolare) e la RAGIONE_SOCIALE
Inammissibile anche il secondo motivo.
Nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una “doppia conform di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute – su questo aspetto conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua s argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetu richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizz valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615).
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a riconoscere in capo al ricorrente la qualifica di amministratore di non estraneo alla compagine societaria dichiarata fallita per come sostenuto.
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Infatti, la Corte fiorentina ha desunto il pieno coinvolgimento del ricorrente nella so fallita da una coorte di elementi: –a) il 29 giugno 2012, il commercialista COGNOME consegNOME tutta la documentazione contabile in suo possesso a COGNOME NOME (per come emerso dalla ricevuta di consegna alla quale sono stati allegati il documento di identità, la tes sanitaria del ricorrente); –b) nel verbale assembleare del 18 maggio 2012, sottoscritto con fi digitale, il COGNOME dichiara che preso atto della situazione contabile in seguito ad ampio colloquio con l’amministratore uscente decide di accettare la carica fino a tempo indetermiNOME –c) l’assunzione della qualità di amministratore unico da parte dell’imputato è riferita anche teste COGNOME; –d) l’imputato non ha mai disconosciuto la firma apposta alla ricevuta consegna del 29 giugno 2012 della documentazione contabile: –e) la sottoscrizione apposta alla ricevuta non era difforme da quella apposta sul documento di identità esibito al commercialist per il ritiro della documentazione contabile, né dalla sottoscrizione del verbale di elezio domicilio del 29 luglio 2014 né dalla sottoscrizione della dichiarazione di domicilio deposita 19 gennaio 2018.
Va ricordato che, in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto rispon reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della soci fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto d e conservare le predette scritture. Obbligo che discende, ex lege, dalla sola formale assunzione delle funzioni gestorie.
Infondato il motivo relativo al mancato accertamento della disponibilità in capo all’imput delle automobili mancanti, COGNOME sulla scorta degli accertamenti compiuti dal giudice di mer gli automezzi non sono statc . rinvenutet:dal curatore sicché non vi è traccia della loro destinazione
Invero, la mancata giustificazione, all’atto della dichiarazione di fallimenti, da dell’amministratore del mancato rinvenimento di beni societari costituisce indice presuntivo de loro dolosa distrazione.
Nel caso di specie, il mancato rinvenimento delle automobili specificate nel capo imputazione unitamente alla assenza di giustificazione in ordine alla loro destinazione sono ind sintomatici della responsabilità del ricorrente che ha ricoperto la carica di amministratore u della società dal 18 maggio 2012 al 20 dicembre 2012 (circostanza che assorbe anche l’ulteriore motivo relativo alla mancanza di motivazione sull’elemento oggettivo del reato, per come agitat nel ricorso del 25 marzo 2024).
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacat legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegi le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appe con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel cas specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit apprezzamento.
La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un control sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di mer essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità dell motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME NOME, Rv. 28074701).
Al riguardo si precisa che i giudici di appello con motivazione logica, fondata su una lett complessiva e non atomistica del materiale probatorio, hanno precisato come il curatore nel corso della udienza del 19 gennaio 2018 aveva specificato di aver inviato numerose comunicazioni a tutti gli indirizzi risultanti dal registro delle imprese ed anagrafe comunale, aver mai ricevuto risposto dal ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta questioni non consentit giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, l’esercita in adere principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativ determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrett sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 de 17/10/2007, Rv. 238851).
Invero, quanto al trattamento sanzioNOMErio, la Corte di Appello nel confermar integralmente la sentenza di primo grado ha fatto implicitamente proprio il trattamen sanzioNOMErio determiNOME dal giudice di prime cure che, in ossequio ai criteri di cui al 133 cod. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per adeguare la pena al caso concreto in ragione del non eccessivo valore dei beni sottratti alla garanzia dei credi commisurando la pena al minimo edittale.
Il COGNOME motivo COGNOME di COGNOME ricorso COGNOME – COGNOME che COGNOME contesta COGNOME la COGNOME mancata COGNOME concessione COGNOME della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, L. Fall. – è del pari inammissibile sic manifestamente infondato.
In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno d speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, L. Fall., è configurabile quando il d arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa giudice non può prescindere dal considerare le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e del passivo (Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, COGNOME, 263676). Peraltro, ai fini della applicazione della suddetta circostanza attenuan nella bancarotta documentale, “non rileva l’ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determiNOME nella quota complessi dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione reato” (Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, COGNOME e altro, Rv. 253778).
Tuttavia, il dovere dimostrativo della pubblica accusa si limita alla prova del fatto ma non già alla dimostrazione della non esistenza dei presupposti di una circostanza attenuante; a questo riguardo, se non un vero e proprio dovere dimostrativo, incombe sulla parte che la invoca l’obbligo quantomeno di indicare gli elementi da cui trar l’esistenza dei presupposti dell’attenuante, indicazione che, nel caso di speciemon è sta fornita. D’altra parte, sarebbe paradossale riconoscere detta circostanza attenuante propri laddove, per condotta imputabile all’imprenditore fallito, non si possa verifica consistenza del danno, attuando così un’esegesi premiale proprio della condotta bancarottiera.
Con riferimento al quarto motivo va rilevato che: il giudice di primo grado, emetten la sentenza il 20 luglio 2018, nel determinare le pene accessorie fallimentari, si era lim a rinviare a quelle “di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall.)”; successivamente a pronuncia, il 5 dicembre 2018 era intervenuta la sentenza n. 222 della Corte costituzional che aveva dichiarato l’incostituzionalità di tale norma; la Corte di appello si è lim confermare le pene accessorie fallimentari applicate in primo grado.
La sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittim costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c., (Disciplina del fallimento concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispo “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la st durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’ese una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi pre qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d’uf giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretament irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice de leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205; Sez. U, 37107 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264857).
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concret dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02 Suraci).
Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, u.c., L. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari cri commisurativi dettati dall’art. 133 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firen Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 25/06/2024
COGNOME