Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre, per mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in data 25 settembre 2023, che, in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 7 dicembre 2022, ha escluso la circostanza aggravante della continuazione fallimentare di cui all’art. 219, comma 2, I. fall. e, considerata la già dichiarata estinzione per prescrizione dei reati di bancarotta semplice documentale e di bancarotta preferenziale, ha rideterminato la pena per il residuo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
in anni tre mesi sette di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo
grado, anche con riferimento alle sanzioni accessorie.
COGNOME ha dedotto due motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 131 e 132 cod. pen. nonché vizio di motivazione
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nel rideterminare la pena a seguito dell’esclusione dell’aggravante della continuazione fallimentare e dell’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, avrebbe dovuto – come, peraltro, già fatto dalla sentenza annullata a seguito della declaratoria d prescrizione del solo addebito di bancarotta semplice documentale – diminuire la pena inflitta a titolo di aumento per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 216 I. fall. nonché vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie…
Il giudice del rinvio, anziché rideterminare la durata delle pene accessorie uniformandosi al trattamento sanzionatorio conseguente alla sentenza di annullamento, si è limitato a confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva indicato in cinque anni la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 I. fall. Ha, quindi, ignorato che tale durata era stata già modificata d sentenza annullata, che l’aveva ridotta in quella della pena principale, e non ha, comunque, giustificato la scelta con una motivazione esaustiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo è fondato.
La Corte territoriale ha indicato le ragioni poste a fondamento della scelta di applicare l’aumento di pena correlato all’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219 della I. fall. nonos l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di bancarotta preferenziale commesso attraverso cessioni di beni in favore di NOME COGNOME. Ha evidenziato, al riguardo, che l’articolato meccanismo depauperativo attraverso il quale era stata consumata la bancarotta fraudolenta aveva comportato la distrazione di beni aziendali stimati dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 nel considerevole importo di 473.884,00 euro.
Non ha, però, fornito esaustiva risposta ai rilievi difensivi sulla necessità diminuire la misura dell’aumento alla luce della riconosciuta minore consistenza
del danno patrimoniale cagionato dalla complessiva attività delittuosa per la quale era intervenuta l’affermazione di responsabilità.
Il Giudice del rinvio ha, quindi, lasciato immutata la misura dell’aumento per l’aggravante (3 mesi di reclusione), trascurando che la sentenza annullata, in continuità con le valutazioni del Tribunale, aveva parametrato l’entità del danno patrimoniale rilevante ai fini dell’aggravante in esame, così come imposto dall’editto di accusa, all’intera attività illecita oggetto dei capi A) e B) e non s quello cagionato dalla bancarotta fraudolenta per distrazione. In quest’ottica corretta/ la sentenza annullata aveva diminuito l’aumento di pena correlato all’aggravante de qua a seguito della prescrizione del reato di bancarotta di cui al capo B).
2. È fondato anche il secondo motivo. Come denunciato dal ricorrente, la Corte di appello, limitandosi a confermare nel dispositivo la sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio senza occuparsi in alcun modo nella motivazione del tema delle pene accessone, ha finito per determinare la durata di queste ultime in anni cinque, quindi in misura superiore alla pena principale, violando non solo il divieto di reformatio in peius, che impedisce al giudice del rinvio di irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella stabilita nel provvedimento di condanna annullato – che nella specie aveva determinato la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale – ma anche il principio secondo cui anche nella materia dei reati fallimentari, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, non deve essere rapportata alla durata della pena principale inflitta ex ar 37 cod. pen., ma deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488; Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
S’impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia sui punti attinti dal ricorso relativi alla determinazione dell’aumento per l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219 della I. fall, e alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma della legge 7 fallimentare.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso, in Roma 18 settembre 2024.