Pendenze Processuali e Causa di Non Punibilità: L’Ordinanza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione chiarisce che le pendenze processuali a carico di un imputato possono essere legittimamente considerate dal giudice per escludere tale beneficio. Questa pronuncia offre spunti importanti sulla valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
Il Fatto: Il Ricorso Contro la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato ha adito la Corte di Cassazione, lamentando un’asserita violazione di legge e un’illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato. Il nucleo della sua doglianza riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, norma che esclude la punibilità per reati di lieve entità.
La Decisione della Cassazione: Legittimità delle Pendenze Processuali
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. Secondo gli Ermellini, l’unico motivo di ricorso non aveva alcun pregio, poiché la decisione della Corte territoriale non presentava i vizi denunciati.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che, nella valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p., non è affatto estraneo il riferimento alle pendenze processuali dell’imputato. Sebbene tali procedimenti non si siano ancora conclusi con una sentenza definitiva, la loro esistenza può essere un indice rilevante per il giudice. Questo elemento contribuisce a delineare un quadro più completo della personalità e della condotta del soggetto, aiutando a stabilire se il reato per cui si procede sia un episodio isolato e occasionale oppure si inserisca in un più ampio schema di comportamento non conforme alla legge. La Corte ha anche richiamato un precedente specifico (Sentenza n. 10796 del 2021) a sostegno di questa interpretazione, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza l’idea che la valutazione per la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto debba essere globale e non limitata al singolo episodio delittuoso. Le pendenze processuali, pur non costituendo prova di colpevolezza, rappresentano un fattore che il giudice può e deve considerare per valutare l’abitualità del comportamento e, quindi, la meritevolezza del beneficio. Questa decisione sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nel ponderare tutti gli elementi a sua disposizione per un giudizio equo e completo, limitando l’applicazione dell’art. 131-bis ai soli casi di reale e sporadica tenuità dell’offesa.
Un giudice può considerare i procedimenti penali ancora in corso per negare la non punibilità per tenuità del fatto?
Sì, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, il riferimento a pendenze processuali è un elemento che può essere legittimamente considerato nella valutazione complessiva prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’argomento principale, relativo a una presunta violazione di legge e illogicità della motivazione, è stato considerato privo di fondamento. La Corte ha stabilito che la valutazione delle pendenze processuali da parte del giudice di merito era corretta e conforme alla giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3621 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che l’unico argomento dedotto nell’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto rilevante una asserita violazione di legge ed illogicità della motivazione non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto alla valutazione di cui all’art. 131bis cod. pen. non è estraneo il riferimento a pendenze processuali (Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.