Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12974 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA nel ricorso a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a SERIATE
avverso la sentenza in data 15/02/2023 del G.I.P. del TRIBUNALE DI BER- GAMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnate’ e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza in data 15/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bergamo, che -nel condannare COGNOME NOME per il reato di rapina aggravata- ha sostituto la pena detentiva con la detenzione domiciliare, ai sensi artt. 53 e 56 della Legge n. 689 del 1981.
Deduce:
Violazione di legge in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 59 Legge n. 689/1981.
Il ricorrente premette che COGNOME è stato ritenuto responsabile di rapina, ai sensi dell’art. 628, commi primo e terzo, cod. pen. e condannato alla pena detentiva di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, sostituita con la detenzione
domiciliare di cui all’art. 20-bis cod. pen. per la durata di quattro anni.
Osserva, dunque, che la pena è stata sostituita in violazione dell’art. 59 della Legge n. 689/1981, mancando le condizioni soggettive ivi previste.
Assume il ricorrente, in particolare, che l’art. 59 menzionato dispone che la pena non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 375, tra cui appunto, il reato di rapin aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna a carico di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente sostiene che l’art. 59 della Legge n. 689/1981 nega la possibilità di accedere alla sanzione sostituiva delle pene detentive brevi nel caso di imputato condannato per il reato di rapina aggravata. Tanto viene sostenuto alla luce di quanto disposto dall’art. 59, comma primo, lett. d), Legge 24 novembre 1981, n. 689, là dove dispone che la pena non può essere sostituita «nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale». Tra i reati indicati dall’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 si rinviene -in effetti e per quello che qui interessaproprio la rapina aggravata.
Da qui la conclusione che la pena sostitutiva non poteva essere riconosciuta a COGNOME, in quanto condannato per un reato per cui non poteva essere disposta, per effetto della lettura combinata dell’art. 59 della Legge n. 689 del 1981 e dell’art. 4bis della Legge n. 354 del 1975.
1.2. Va tuttavia osservato come la formulazione normativa cui fa riferimento il pubblico ministero è quella entrata in vigore il 30/12/2022, siccome modificata dall’art. 71, comma 1, lett. g), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
La norma vigente all’epoca della commissione del delitto (09/06/2022), invece, era così formulata:
«La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a ((tre anni)) di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere sostituita:
nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente
condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575».
La collazione del testo della norma così come formulato prima e dopo la c.d. riforma Cartabia fa risaltare che, all’epoca del fatto, la condanna per il reato di rapina aggravata non era ostativa alla sostituzione della pena detentiva breve.
Tale notazione si mostra di importanza determinante, in quanto le modifiche apportate con la riforma Cartabia all’art. 59 della Legge n. 689 del 1981 hanno portata sostanziale e, in quanto tali, soggiacciono alla regola della necessaria applicazione della norma più favorevole ai procedimenti pendenti al tempo cui sopravvenga una modifica normativa in senso sfavorevole all’imputato.
Con l’ulteriore specificazione che l’individuazione del regime di maggior favore per il reo deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, stante il valore assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole (in tal senso, tra molte, Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014, COGNOME).
Nel caso in esame la norma di minor favore per l’imputa’o va individuata in quella attualmente vigente, in forza della quale, per come visto, gli sarebbe precluso l’accesso alla sostituzione della pena in quanto condannato per il reato di rapina aggravata.
Tale condanna, invece, non è di ostacolo alla sostituzione della pena in forza di quanto disposto dall’art. 59, Legge n. 689 del 1981, nella formulazione vigente il 09/06/2022, quando non era stato ancora modificato dalla riforma Cartabia.
In applicazione dell’art. 2, comma aurto, cod. pen., dunque, va applicata nei confronti di COGNOME l’art. 59 della Legge n. 689 del 1981, nella formulazione vigente il 9 giugno 2022, che non negava la sostituzione della pena ai soggetti condannati per il reato di rapina aggravata.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31/01/2024