Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37889 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Savigliano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/4/2025 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
RITENUTO IN FATTO
La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello ne confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in occasione di una lite con dei vicini di casa, nel corso della quale, a seguito dell’intervento dei Carabinieri e mentre costoro tentavano di allontanare l’imputata
dai vicini, la predetta tentava con violenza di superare l’ostacolo frapposto dai militari.
Avverso tale pronuncia, la ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Sostiene la difesa che, sulla base dell’incontestata ricostruzione in fatto, l’imputata non aveva in alcun modo realizzato una condotta violenta al fine di opporsi ad un atto dei pubblici ufficiali, bensì aveva semplicemente tentato di proseguire nell’acceso litigio con i propri vicini di casa.
A supporto, si richiamano anche i passaggi delle deposizioni testimoniali dai quali emergerebbe che l’imputata, nel tentativo di aggredire la vicina di casa, avrebbe tentato di “passare oltre” il Carabiniere che divideva le due contendenti.
2.2. Con il secondo motivo, si censura l’omessa sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, ritualmente richiesti dalla dif dell’imputata in udienza e negati sul presupposto che la pena era stata sospesa e, in ogni caso, non sarebbe stato indicato l’ente presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità.
Sostiene la difesa che la richiesta di sostituzione della pena detentiva conteneva l’implicita rinuncia alla sospensione condizionale della pena.
Parimenti errata sarebbe la ritenuta omessa indicazione dell’ente presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità, posto che la difesa aveva depositato, tre giorni prima dell’udienza, la necessaria documentazione per ottenere la sostituzione della pena.
Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La difesa, pur formulando il motivo con riguardo alla violazione di legge, va in primo luogo a sindacare la motivazione relativamente alla ricostruzione del fatto storico, tentando di dimostrare che la condotta violenta posta in essere dall’imputata non era diretta contro i Carabinieri, bensì nei confronti della sua vicina di casa.
Premesso che non è consentito, in sede di legittimità, prospettare una diversa ricostruzione del fatto, sollecitando una rilettura dell’istruttoria svolta in sede merito, può agevolmente pervenirsi alla dimostrazione dell’infondatezza della tesi difensiva.
Nella sentenza impugnata si indica compiutamente l’atto d’ufficio che i Carabinieri erano intenti a compiere, consistente – oltre che nella identificazione delle parti presenti – proprio nel tenere separati i contendenti, al fine di evitare contatto fisico e le possibili condotte delittuose conseguenti.
L’attività di distanziamento, pertanto, deve essere sicuramente ricondotta nell’alveo della nozione di “atti d’ufficio o di servizio”, posto che la funzione d militari era principalmente quella di evitare la commissione di reati mediante il possibile contatto fisico tra l’imputata e i vicini di casa.
La condotta dell’imputata, consistita nell’aver inferto plurime spinte al militare che, con il proprio corpo, si era posto a barriera tra le parti in contesa, deve ritenersi pienamente rientrante nella previsione astratta dell’art. 337 cod. pen., posto che si tratta di un’azione volta ad impedire l’atto di ufficio, realizzata c modalità violente.
La circostanza che l’imputata abbia agito al fine di aggredire la vicina di casa non esclude la volontarietà della condotta realizzata ai danni del militare e, quindi, anche l’elemento soggettivo è stato correttamente ritenuto sussistente.
Il secondo motivo pone la questione della possibilità o meno di chiedere la sostituzione delle pene detentive nel caso in cui l’imputato abbia ottenuto la sospensione condizionale.
La Corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità sul presupposto dell’incompatibilità di tale sostituzio con la sospensione condizionale.
Si tratta di una conclusione non condivisibile.
pur vero che, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma “Cartabia”, gli artt. 58-bis e 61-bis I.n. 689 del 1981 prevedono l’alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale, tuttavia, la Corte di appello non ha tenuto in debito conto l’intervenuta rinuncia alla sospensione condizionale proveniente dall’imputata.
Le suddette norme precludono esclusivamente la contemporanea applicazione di una sanzione sostitutiva e della sospensione condizionale, ma non inibiscono anche la rinuncia alla sospensione, ove l’imputato preferisca accedere alla sostituzione della pena detentiva.
Nel caso di specie, il difensore aveva espressamente chiesto la sostituzione
della pena detentiva e tale richiesta doveva ritenersi fatta propria dall’imputata, essendo questa presente all’udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello.
In tale contesto, pertanto, deve ritenersi applicabile il principio recentemente affermato secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quan indicativa della volontà dell’imputato di eseguire la pena, comporta la rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (Sez.3 n. 2223 del 24/9/2024, dep. 2025, Esposito, Rv. 287394).
Né tale principio si pone in contrasto con quello secondo cui la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale ha natura di atto dispositivo che incide sull’esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell’imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv. 288465).
Come già precisato, nel caso di specie l’imputata era presente all’udienza di discussione, sicchè la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive non poteva che ricondursi ad una sua precisa volontà.
3.1. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello, una volta che era stata formulata la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avrebbe dovuto necessariamente esaminarla nel merito, mediante l’attivazione del meccanismo delineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Sulla base di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva, ferma restando la definitività dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 14 ottobre 2025