Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16102 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TROPEA il 15/03/1984
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Vibo Valentia del 20.04.2021 che aveva condannato COGNOME NOME, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ed 80 euro di multa, in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma5, D.P.R. 309/90. All’imputa contesta la detenzione illecita di cocaina suddivisa in tre involucri, per un peso complessivo 12,5 gr, finalizzata alla cessione a terzi, come desunto dal materiale atto al confezionament e, in particolare, dal possesso di un bilancino di precisione e di ritagli di buste, di un di lidocaina, 2 flaconi di ammoniaca, una busta di cellophane con residui di marijuana e vari buste di cellophane di colore bianco. In Tropea il 13.02.2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME deducendo i seguenti motivi:
2.1-motivazione illogica a causa della violazione degli artt. 546 cod. proc.pen e 12 cod.proc.pen. e mancanza di autonoma valutazione in quanto entrambe le sentenza dei giudici di merito hanno macroscopicamente omesso di tenere conto del compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, con specifico riferimento alla destinazione sostanza stupefacente al mercato illecito e non hanno preso in considerazioni le argomentazioni dell’atto di appello da pagina uno a quattro.
In specie quanto al numero delle dosi medie ricavabili, indicato in 2000, non si è tenu conto della testimonianza del Maresciallo COGNOME anche perché agli atti del fascicolo di a mancava la trascrizione dell’udienza del 21.04.2024.11 teste ha riferito che il fattore di pure era molto basso, erratamente la quantificazione delle dosi è stata fatta, invece, c riferimento al peso lordo e non alla qualità del principio attivo della sostanza droga Nessuna valutazione ha fatto il giudice della circostanza che il teste non ha saputo riferire l’infima qualità della sostanza fosse addebitabile al pessimo stato di conservazione o al concentrazione adulterata della sostanza da taglio; inoltre nella motivazione della sentenza s fa riferimento anche al probabile utilizzo dell’ammoniaca per la trasformazione della cocaina i crack senza che tale circostanza si sia concretamente verificata né sia stata riscontrat Deduce infine che il possesso dei ritagli delle buste non esclude l’uso personale.
2.2. Vizio per omessa motivazione con riferimento alla richiesta di una pena sostitutiv della detenzione contenuta nelle conclusioni scritte, in quanto l’appello era del 5.07.2021; e considerato che la pena era prossima al minimo edittale e che l’istanza difensiva faceva riferimento alla solidità del nucleo familiare e alla presenza di attività lavorativa da dell’Accorinti.
Il Procuratore Generale in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all non vagliata questione attinente alla sostituzione della ‘pena.
3.1. Il difensore ha presentato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nel motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; co conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontra l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza dell argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la lo rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Sez. 3, n. 4115 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato alt avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decision cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeg valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n.6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) c proc.pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura de sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimast4 preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n.17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di un diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1 Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
1.2 Tanto chiarito, il ricorrente ( con il primo motivo invoca in realtà, una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della ‘ Corte regolatrice offrendo una visione parcellizzata delle risultanze istruttorie,
La Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio non solo sul dato quantitativo numero delle dosi medie complessivamente ricavabili di gran lunga eccedente il consumo personale isolato e occasionale, ma ha valorizzato la potenziale immissione sul mercato di centinaia di dosi di cocaina mal tagliata; ha tenuto conto anche della qualità inferiore di dei reperti e dello stato di conservazione della sostanza; ha evidenziato la presenza di tracce lidocaina, del bilancino di precisione, dei ritagli delle buste e di un’altra busta con res sostanza stupefacente di diverso tipologia. ·Ha, infine, poi valutato il comportament
processuale complessivo dell’imputato che nell’immediatezza non aveva consegnato spontaneamente la sostanza agli operanti né aveva dichiarato di essere assuntore.
Come si vede, la Corte territoriale ha soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente a qualificazione giuridica del fatto ed ha giustificato in modo coerente e logico il riconoscime dell’ipotesi di lieve entità escludendo l’uso personale; ha sviluppato un percorso argomentativ ancorato agli acquisiti dati di fatto, non illogico per qualificare di lieve entità l’offes giuridico protetto dalla norma, connesso al rischio di diffusione delle sostanze stupefacenti.
2.Quanto alla richiesta contenuta nelle conclusioni scritte del 27.11.2024 con cui chiedeva in subordine di sostituire la sanzione inflitta con altra sostitutiva non detentiv condiviso il principio già pronunciato da questa Corte ( Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024 Ud. (dep. 28/03/2024 ) Rv. 286017 – 01), secondo cui in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia t pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal sen dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dett una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio ampliare l’ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero i nell’ordinamento penale delle nuove “pene sostitutive. Alla luce delle suesposte considerazioni va confermato che anche la richiesta formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello, mediante conclusioni scritte cartolari, è idonea a sottopo al giudice del gravame il vaglio in relazione alla invocata sostituzione della pena detentiva c le nuove sanzioni alternative.
Il Collegio ritiene applicabile al caso concreto il principio più volte ribadito da questa secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiv espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ( cfr Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 – 01). La Corte ha argomentato infatti con un giudizio non censurabile ancorato ai parametri di valutazione di cui all’art. 133 cod. p sicché il suo giudizio, sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. H affermato infatti4″che le richieste subordinate non possono travare accoglimento in quanto i fatto ove non scoperto avrebbe comportato l’immissione sul mercato di centinaia e centinaia di dosi di cocaina” e ha affermato che il trattamento sanzionatorio, già attenuato con il giud di equivalenza delle attenuanti generiche in relazione alla recidiva, è rimasto comunque ancorato a valori prossimi al minimo edittale e che non sussistono ragioni per ridur ulteriormente.
Al rigetto dél ricorso segue la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 marzo 2025