Pena Sostitutiva e Precedenti Penali: Quando il Ricorso è Inammissibile
La concessione di una pena sostitutiva rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la possibilità di evitare il carcere per pene detentive brevi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali dell’imputato possano essere un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio e come un ricorso non adeguatamente motivato su questo punto sia destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una pena sostitutiva. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente giustificato il diniego di tale beneficio.
La Valutazione della Corte sulla Pena Sostitutiva
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso, dichiarandolo immediatamente inammissibile per manifesta infondatezza. Il punto centrale della decisione non è tanto l’opportunità o meno della sanzione alternativa, quanto la correttezza formale e sostanziale del ricorso stesso. I giudici hanno evidenziato che l’atto di impugnazione non si confrontava minimamente con la solida motivazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di merito aveva chiaramente esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare, aveva valorizzato i precedenti penali del ricorrente, specificamente per delitti contro il patrimonio. Questi precedenti sono stati considerati un elemento ostativo a una prognosi favorevole, indispensabile per poter applicare le prescrizioni legate alla sanzione sostitutiva. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e basata su corretti argomenti giuridici. Il ricorrente, nel suo atto, si è limitato a lamentare il diniego senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice, rendendo di fatto il suo ricorso sterile.
Le Conclusioni della Cassazione
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una decisione discrezionale del giudice di merito, come quella sulla concessione della pena sostitutiva, è necessario un confronto critico e puntuale con le ragioni addotte nella sentenza, dimostrandone l’illogicità o l’erroneità giuridica. Una semplice doglianza generica non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. L’imputato non ha contestato in modo specifico e logico le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per negare la pena sostitutiva, limitandosi a una generica lamentela.
Quale elemento è stato decisivo per negare la pena sostitutiva?
L’elemento decisivo è stata la presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per delitti contro il patrimonio. Questi precedenti sono stati considerati indicativi di una prognosi sfavorevole, rendendo inopportuna la concessione del beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/06/1986
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato dal momento che non si confronta con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.2 che valorizza le condanne precedenti riportate per delitti contro il patrimonio ostative alla prognosi favorevole in ordine alle prescrizioni imposte con la sanzione sostitutiva invocata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con e estensore
Il Presidente