Pena Sostitutiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione di una pena sostitutiva rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigorosi criteri che i giudici devono seguire per valutarne l’applicabilità, chiarendo al contempo le ragioni che possono condurre a dichiarare inammissibile un ricorso presentato contro un diniego. Il caso analizzato offre spunti importanti sulla valutazione della personalità dell’imputato e sulla gravità del reato commesso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione di una pena sostitutiva. L’imputato, attraverso la propria difesa, contestava la decisione del giudice di secondo grado, sostenendo la necessità di ulteriori accertamenti per una più completa valutazione della sua posizione. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione per una decisione finale sulla legittimità del diniego.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era del tutto corretta e immune da vizi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue doglianze.
Le Motivazioni: la valutazione della Pena Sostitutiva
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono chiare e si fondano sul principio della manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una pena sostitutiva, basando la propria valutazione su tre elementi cruciali e ben circostanziati:
1. La revoca di una precedente pena alternativa: Un elemento di forte criticità era rappresentato dal fatto che l’imputato avesse già beneficiato in passato di una misura alternativa, poi revocata. Questo precedente è stato interpretato come un indice negativo della sua affidabilità e della sua capacità di rispettare le prescrizioni.
2. La gravità del fatto: La Corte ha dato peso alla serietà del reato per il quale era intervenuta la condanna, considerandola un fattore ostativo alla concessione di benefici.
3. La personalità negativa dell’imputato: L’analisi complessiva della condotta e della storia personale del soggetto ha portato a un giudizio negativo, ritenuto incompatibile con un percorso sanzionatorio alternativo al carcere.
A fronte di questa dettagliata e negativa valutazione, la difesa del ricorrente si era limitata a una ‘generica deduzione difensiva’, senza contrapporre argomenti specifici e puntuali in grado di scalfire il ragionamento dei giudici di merito. Tale genericità è stata la causa principale della declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio consolidato: per ottenere una pena sostitutiva, non basta l’assenza di ostacoli formali, ma è necessaria una valutazione positiva e complessiva del condannato. I giudici di merito hanno il dovere di analizzare in modo approfondito la personalità dell’imputato, la sua storia e la gravità del reato. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare genericamente tale valutazione, senza indicare vizi logici o giuridici specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la decisione del giudice di merito di negare la pena sostitutiva era correttamente motivata dalla revoca di una precedente misura alternativa, dalla gravità del fatto e dalla personalità negativa dell’imputato.
Quali elementi sono determinanti per negare una pena sostitutiva?
Secondo questa ordinanza, elementi determinanti sono una precedente revoca di misure alternative, la serietà del reato commesso e un giudizio complessivamente negativo sulla personalità del condannato, che suggerisce una sua inaffidabilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il 28/09/1983
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la sentenza ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la applicazione di una pena sostitutiva – segnatamente la revoca di una precedente pena alternativa, la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato rispetto alla generica deduzione difensiva di ulteriori accertamenti al riguardo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024