Pena sostitutiva: quando la richiesta generica rende il ricorso inammissibile
L’applicazione di una pena sostitutiva rappresenta un’alternativa importante alla detenzione, ma la sua richiesta deve essere supportata da argomentazioni specifiche e pertinenti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la genericità dei motivi di ricorso, specialmente di fronte a una valutazione negativa sulla personalità dell’imputato, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che condannava l’imputato a una pena di 10 mesi e 10 giorni di reclusione.
Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione delle norme che regolano le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (artt. 55, 56 e 56 bis della legge n. 689 del 1981). La difesa sosteneva che il ricorso non fosse manifestamente infondato e chiedeva il rinvio ad un’altra Sezione della Corte.
L’applicazione della pena sostitutiva nel ricorso
L’argomento centrale della difesa era la presunta erronea applicazione della legge riguardo alla pena sostitutiva. La difesa riteneva che il proprio assistito avesse diritto a beneficiare di una sanzione alternativa al carcere. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa richiesta è stata formulata si è rivelato decisivo per l’esito del ricorso.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione di questa drastica decisione si basa su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato la genericità della doglianza difensiva. La richiesta di applicazione della pena sostitutiva non era supportata da argomentazioni specifiche che contestassero efficacemente le ragioni esposte nella sentenza d’appello. La Corte di merito aveva infatti chiaramente illustrato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, sottolineando la “rimarcata propensione a delinquere dell’imputato”.
In secondo luogo, la Cassazione ha osservato che la difesa non si era confrontata adeguatamente con queste considerazioni. Invocare l’applicazione di un beneficio in maniera generica, senza smontare punto per punto le argomentazioni contrarie del giudice precedente, equivale a presentare un motivo di ricorso privo di fondamento reale. L’appello si è quindi rivelato un atto puramente formale, incapace di incidere sulla decisione impugnata.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può limitarsi a una generica lamentela. Deve essere un atto tecnicamente preciso, che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, individuandone i vizi specifici. In assenza di tale specificità, soprattutto quando si discutono benefici come la pena sostitutiva legati a una valutazione discrezionale del giudice sulla personalità dell’imputato, il rischio di inammissibilità diventa una certezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. La difesa ha formulato la richiesta di pena sostitutiva in maniera generica, senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni della sentenza d’appello.
Qual è stata la ragione principale per cui non è stata concessa la pena sostitutiva?
La ragione principale, evidenziata già nella sentenza d’appello e non contestata specificamente nel ricorso, era la “rimarcata propensione a delinquere” dell’imputato, che costituiva un elemento ostativo all’accoglimento della richiesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3676 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3676 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 10 maggio 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, del decreto legge n. 4 del 2019; f commesso in Palermo dal mese di agosto 2020 al mese di settembre 2020.
Letta la memoria del 15 ottobre 2025, con la quale l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, ha chiesto che il ricorso venga rimesso ad altra Sezione, in presenza doglianze non manifestamente infondate.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 55, 5 56 bis della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, stante la rimarcata propensione a delinquere dell’imputato, sono stat chiaramente illustrate le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di applicazione d pena sostitutiva, pena che, in ogni caso, era stata invocata dalla difesa in maniera generica.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.