Pena sostitutiva: quando un ricorso generico viene dichiarato inammissibile
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda il diniego di applicazione di una pena sostitutiva, una questione che evidenzia l’importanza di formulare censure precise e non limitarsi a una critica generica dell’operato del giudice. Approfondiamo la vicenda e le ragioni della decisione della Suprema Corte.
I fatti del caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino presentava ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: la mancata applicazione di una pena sostitutiva alla detenzione. L’istanza, già avanzata nel corso della trattazione orale del precedente grado di giudizio, era stata rigettata dal giudice di merito. Il ricorrente, pertanto, si rivolgeva alla Suprema Corte per contestare tale decisione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la critica mossa dal ricorrente si configurava come una censura generica e astratta contro il corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice d’appello. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: la discrezionalità del giudice e la genericità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno spinto la Corte a dichiarare l’inammissibilità. La Cassazione ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente motivato il proprio diniego, basandosi su elementi concreti e pertinenti.
In particolare, la Corte d’Appello aveva considerato due fattori ostativi alla concessione della detenzione domiciliare, una forma di pena sostitutiva:
1. La condotta criminosa: Il reato per cui era stata emessa condanna era stato commesso proprio all’interno del domicilio del soggetto. Questo elemento è stato ritenuto cruciale, in quanto rendeva la detenzione domiciliare una misura palesemente inadeguata a prevenire la commissione di ulteriori reati.
2. La prognosi negativa: La valutazione del giudice si è fondata anche sui precedenti a carico dell’imputato, che delineavano una prognosi negativa sulla sua futura condotta.
Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, il ricorso è apparso del tutto generico. Il ricorrente non ha mosso critiche specifiche contro la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento del giudice, ma si è limitato a contestare la decisione in sé. Questo tipo di impugnazione, che non si confronta puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente una decisione basata sulla discrezionalità del giudice, come quella sulla concessione delle pene sostitutive, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, articolare motivi di ricorso specifici, che evidenzino vizi logici o violazioni di legge nel percorso argomentativo seguito dal giudice. La decisione sottolinea come la valutazione sulla personalità del condannato, i suoi precedenti e le modalità del reato siano elementi centrali e legittimi per negare l’accesso a benefici come la pena sostitutiva. Per la difesa, ciò significa che l’istanza di applicazione di misure alternative deve essere sempre supportata da elementi concreti che possano vincere eventuali prognosi negative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una generica censura all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, senza argomentazioni specifiche.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la pena sostitutiva?
Il giudice ha considerato due elementi principali: la condotta criminosa tenuta dall’imputato all’interno del proprio domicilio e la prognosi negativa basata sui suoi precedenti penali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME FATTAH NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo sulla mancata applicazione della pena sostitutiva costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito considerando la genericità della istanza proposta nel corso della trattazione orale – che h ritenuto ostativa alla detenzione domiciliare la condotta criminosa tenuta nel domicilio e prognosi negativa correlata ai precedenti a carico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025