Pena Sostitutiva: Quando Chiederla per non Perdere l’Opportunità?
La recente Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità nel sistema sanzionatorio penale, tra cui le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15534 del 2024, ci ricorda che il diritto a beneficiare di queste misure è strettamente legato al rispetto delle regole processuali. L’ordinanza chiarisce un punto fondamentale: la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere avanzata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, pena la sua inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. L’appello era stato proposto prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (Legge n. 150/2022), ma la sua trattazione è avvenuta successivamente. Con il ricorso per cassazione, la difesa sollevava come unico motivo la violazione di legge, lamentando la mancata applicazione di una pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20 bis c.p. e 545 bis c.p.p. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che tale richiesta non era mai stata formulata nel corso del giudizio di appello, né con l’atto di impugnazione originario, né con motivi aggiunti o in sede di conclusioni.
La Decisione della Corte sulla richiesta tardiva di pena sostitutiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che la questione relativa all’applicazione di una pena sostitutiva non poteva essere introdotta per la prima volta in quella sede. La Corte ha richiamato la disciplina transitoria prevista dall’art. 95 della Legge n. 150/2022, che regola proprio i casi come quello in esame, ovvero i giudizi di appello pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la scansione dei gradi di giudizio e la preclusione delle richieste tardive. La Cassazione ha spiegato che, sebbene l’udienza d’appello si fosse tenuta dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, l’imputato avrebbe dovuto attivarsi per richiedere la pena sostitutiva proprio in quella sede. Avrebbe potuto farlo tramite motivi aggiunti o, quantomeno, formulando una richiesta specifica nelle conclusioni del giudizio di secondo grado.
Presentare la doglianza esclusivamente con il ricorso per cassazione costituisce una richiesta nuova, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sui punti che le sono stati devoluti, non di decidere su istanze che avrebbero dovuto essere presentate e valutate nei gradi precedenti. Consentire una richiesta di questo tipo per la prima volta in Cassazione snaturerebbe la funzione stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico di cruciale importanza per la difesa tecnica. Le novità legislative, come l’introduzione della pena sostitutiva, devono essere gestite con la massima attenzione alle regole procedurali, incluse quelle transitorie. La decisione ribadisce che il processo penale è scandito da fasi e termini perentori: un’opportunità non colta nel momento processuale corretto è un’opportunità persa. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che ogni richiesta, inclusa quella di beneficiare di sanzioni più favorevoli, deve essere avanzata tempestivamente nel giudizio di merito (primo grado o appello), poiché il giudizio di Cassazione non rappresenta una terza istanza in cui rimediare a omissioni precedenti.
Posso chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva per la prima volta con il ricorso in Cassazione?
No. Secondo la Corte, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere formulata durante il giudizio di merito, in particolare nel grado di appello (con l’atto di impugnazione, motivi aggiunti o in sede di conclusioni), e non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità.
Cosa succede se la richiesta di pena sostitutiva viene avanzata solo con il ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte di Cassazione non esamina nel merito la richiesta, ma la respinge per un vizio procedurale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché è fondamentale formulare la richiesta nel giudizio di appello?
Perché il giudizio di appello è l’ultima sede in cui si possono riesaminare i fatti e il merito della vicenda. La Corte di Cassazione, invece, svolge un controllo di legittimità, cioè verifica solo la corretta applicazione delle norme di legge, e non può valutare richieste nuove che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice del merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORAVANTI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, con la quale contesta la violazione degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen non è consentita da legge in sede di legittimità in quanto l’applicazione in appello di una pena sostitutiva presup che, in casi come quello che occupa, attratti alla disciplina transitoria di cui ali’ art 95 del n. 150 del 22 (entrata in vigore dopo la proposizione dell’appello),,ekel’imputato abbia formula apposita sollecitazione in tal senso se non con i motivi aggiunti ( ipotesi nel caso possi considerata la data di trattazione della udienza in appello) quantomeno in sede di conclusioni che di contro non è consentito prospettare siffatta richiesta esclusivamente con il ricors legittimità, come avvenuto nella specie ( in termini si veda da ultimo, ex mul Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.