Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata il DATA_NASCITA a San Benedetto del Tronto avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio nella parte in cui dichiara inammissibile la richiesta di sostituzione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la condanna in primo grado dell’imputata per evasione (art. 385 cod. pen.).
I
Nell’unico motivo di ricorso, presentato per il tramite dell’AVV_NOTAIO, l’imputata ha dedotto violazione della legge penale.
Nell’ambito del giudizio di appello, in sede di conclusioni scritte presentate ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, I. n. 176/2020, di conversione del dl. n. 137/2020, in subordine rispetto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e dell’art. 545-bis cod. proc. pen., precisando che l’imputata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e chiedendo, alla luce della sua condizione economica, che il tasso di conversione fosse determinato nell’importo minimo di cinque euro giornalieri.
La Corte d’appello di Venezia riteneva tale richiesta inammissibile, in quanto presentata in sede di conclusioni e, dunque, in violazione del principio devolutivo dell’atto di appello.
Tuttavia, Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, C., non mass., e, prima, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090, discostandosi da altro precedente (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 28570) di codesta Corte, hanno ritenuto che il principio devolutivo dell’appello vada coordinato con la disciplina transitoria del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 1450 (c.d. riforma Cartabia) la quale non introduce limitazioni attinenti alla fase (introduttiva o decisoria) del giudizio di appello, precisando che l’interpretazione secondo cui la richiesta di sostituzione della pena può essere avanzata sino alla conclusione dell’udienza d’appello è in linea con l’intenzione legislativa di garantire la più ampia applicazione alle nuove pene sostitutive e che la citata riforma ha introdotto una c.d. modalità bifasica la quale consente, nel pieno contraddittorio tra le parti, di accertare anche in appello la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena (ciò che, invece, prima era possibile soltanto nel giudizio primo grado, che rappresentava, dunque, il luogo elettivo della sostituzione).
Ne deriva che la richiesta, nel caso di specie, avanzata in sede di conclusioni scritte, non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La ricorrente ha presentato conclusioni scritte in cui insiste per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Secondo un orientamento di questa Corte, a mente della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285708; cfr. anche Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fanvcellu, Rv. 285491).
Tale impostazione, che pur argomenta da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 (le quali, sotto il vigore della precedente disciplina, avevano escluso che il giudice di appello avesse il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive) ed interpreta intuibili esigenze di economia processuale, allo stato, sembra tuttavia superata dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte.
1.2. Nel solco del favor manifestato dalla c.d. riforma Cartabia per il massimo contenimento della pena detentiva, si è, infatti, valorizzato il dato legislativo che, per un verso (art. 95 cit.), quanto alla disciplina intertemporale, non prevede sbarramenti temporali di sorta (ma soltanto l’applicazione della disciplina più favorevole al reo); per altro verso (art. 545-bis cod. proc. pen.), ha disposto la creazione, a regime, di un sistema (c.d. bifasico) che, dopo la lettura del dispositivo, ove ricorrano le condizioni per la sostituzione ma non sia possibile decidere immediatamente, consente oggi al giudice di secondo grado – come, già prima, a quello di primo grado – di acquisire le informazioni (sulle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato) necessarie a guidarne il giudizio.
Di conseguenza, si è concluso che l’istanza di sostituzione delle pene vada formulata non necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e che possa invece anche – e al più tardi – intervenire nel corso dell’udienza di discussione del gravame (oltre alle pronunce citate dal ricorrente, vd. quantomeno Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024 cit.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564).
1.3. A tale secondo e oramai maggioritario orientamento questo Collegio intende aderire.
1.4. Nel caso di specie, la sostituzione della pena era stata richiesta dall’imputata nelle conclusioni scritte e l’istanza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello sulla scorta del superato orientamento di legittimità.
Va, conseguentemente, disposto l’annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, decida in ordine all’istanza, tempestivamente avanzata dall’imputata, di applicazione della pena sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Così deciso, il 05/06/2024