Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18347 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il 05/01/1973
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena sostitutiva;
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 19 febbraio 2024, la Corte d’appello di Venezia, i parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, sull’accordo delle parti art. 599-bis cod. proc. pen., dichiarati estinti per intervenuta prescrizione contestati ai capi A), B) ed F), ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME in ordine ai reati bancarotta fraudolenta distrattiva (capo C) e documentale (ca D) nella misura di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ha invece rigettato la richiest conversione di tale pena in quella sostitutiva della detenzione domiciliare ex a 20-bis cod. pen. in quanto tardiva.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione ag artt. 20-bis cod. pen., 599-bis e 545-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente rileva in via preliminare che la sostituzione della pena dete ex art. 20-bis cod. pen. aveva costituito oggetto espresso dell’accordo interve con il Procuratore generale ai sensi dell’art. 599-bis, sicché la pronuncia della territoriale, discostandosi da tale accordo, risultava avere un contenuto da divergente, e pertanto ben poteva costituire oggetto di ricorso per cassazione
Ciò posto, COGNOME deduce l’erroneità della statuizione sotto un duplice prof Innanzitutto, secondo l’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza legittimità, deve ritenersi tempestiva la richiesta di applicazione della san sostitutiva che sia avanzata al più tardi nel corso dell’udienza di discussio giudizio di appello, per effetto della lettura coordinata dell’art. 597 cod. pro con la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022. Inoltre, la d della Corte territoriale contrasterebbe con l’obbligo di integrale accoglimento d concorde richiesta avanzata dalle parti, atteso che, in tema di patteggiamen tale richiesta vincola il giudice nella sua integralità, salvo il rigetto della caso di inammissibilità.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agl artt. 185 cod. pen., 538 e 539, 540, comma 2, 541, 578 e 592, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, pur avendo dichiarato estinto il reato di cui al ca A) dell’imputazione perché prescritto in epoca precedente alla sentenza di pri grado, non aveva revocato le statuizioni civili assunte dal primo giudic illegittimamente, aveva condannato il ricorrente al pagamento delle ulteriori sp per il giudizio di secondo grado in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE in liquidaz Precisa, inoltre, il ricorrente che tale censura non poteva intendersi rinuncia effetto dell’intervenuto concordato, in quanto il riconoscimento della causa di estinzione costituiva oggetto di tale accordo.
Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte con cui ha chiest di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell pena sostitutiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appel Venezia e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso l sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concord al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme de pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Se U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente al pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, a mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pe e della sussistenza di circostanze attenuanti nonché ai vizi attinenti determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella p dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Nella specie il ricorrente ha censurato il contenuto difforme della senten rispetto all’accordo raggiunto tra le parti con riguardo alla richiesta di applic della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sicché il ricorso deve rite ammissibile.
3. Esso è altresì fondato.
Secondo quanto risulta dal verbale dell’udienza svoltasi avanti alla Cor d’appello il 19 febbraio 2024, l’imputato aveva specificamente inserito ne proposta di concordato la sostituzione della pena in detenzione domiciliar sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. e che il Procuratore generale prestato il proprio consenso.
La Corte territoriale ha disatteso tale richiesta sul rilievo della sua tar non essendo stata prospettata né con i motivi di gravame e neppure con i motiv nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Tale conclusione, la quale poggia su un presupposto erroneo, è illegittima.
Mette conto rilevare in proposito che, secondo l’orientamento senz’altr prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seg in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bi pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applica come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 o 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal s dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.
proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discus del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 dei 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 de119/12 /2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01).
Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597, comm 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’uffic sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l d’appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativa indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordi con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle n pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’e in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazioni attinenti alla introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputa essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso d discussione del giudizio d’appello. Tale interpretazione risulta qu maggiormente conforme all’intenzione del legislatore di favorire la più ampi applicazione delle pene sostitutive.
Si è altresì rilevato che la differente soluzione prospettata dall’u precedente difforme (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Rv. 285708 – 01) non tiene conto della circostanza che «il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una appo disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio ampliare l’ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal innesto nell’ordinamento penale delle nuove “pene sostitutive”» (Sez. 2, n. 1299 del 01/03/2024, Generali, cit.).
Questa Corte regolatrice ha inoltre statuito che le pene sostitutive di cui al 20-bis cod. pen. e all’art. 53, I. n. 689 del 1981 ben possono essere applica sede di patteggiamento ovvero nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., purché tale sostituzione sia stata o dell’accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978 – 01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 287579 – 01).
Nella specie, le suesposte considerazioni conducono ad escludere che la richiesta di applicazione di pena sostitutiva formulata dall’imputato nel c dell’udienza di discussione nel giudizio di appello fosse tardiva.
In ogni caso, risulta assorbente il rilievo per cui la Corte d’appello illegittimamente discostata dal concordato espresso dalle parti, ex art. 599cod. proc. pen., determinando la pena in termini diversi da quelli convenu Secondo il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la richies concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincola
nella sua integralità, sicché il giudice di appello non ha altra scelta se non tra conformarsi all’accordo intervenuto tra le parti ovvero disattende
procedendo al giudizio ordinario (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020
COGNOME, Rv. 278114 – 01).
4. A tanto consegue, ad avviso del Collegio, l’annullamento della decision nella sua totalità, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, la quale adott
conseguenti determinazioni anche con riguardo alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 07/02/2025.