Pena Sostitutiva: La Cassazione Ribadisce la Necessità di una Richiesta Esplicita
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti difensivi sono cruciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo in luce un aspetto fondamentale relativo alla richiesta di pena sostitutiva, chiarendo che la sua applicazione non è un automatismo, ma dipende da una specifica istanza dell’imputato. Vediamo insieme cosa ha stabilito la Suprema Corte e quali sono le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti di Causa: Un Appello per Truffa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata per il reato di truffa. La Corte d’Appello di Torino, pur confermando la sua responsabilità, aveva ridotto l’entità della pena. L’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva alla pena detentiva breve che le era stata inflitta.
L’Argomento Centrale della Difesa
La difesa sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare la possibilità di sostituire la detenzione con una sanzione alternativa. Tuttavia, come vedremo, un dettaglio procedurale si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La Questione Giuridica: È Necessaria una Richiesta Specifica di Pena Sostitutiva?
Il cuore della questione ruota attorno ai poteri del giudice e agli oneri della difesa. Il giudice di merito, investito di un appello, ha il potere di applicare una pena sostitutiva? E, soprattutto, è tenuto a farlo di sua iniziativa o deve essere sollecitato?
La Corte di Cassazione ha risposto a questi interrogativi in modo netto, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il Principio di Diritto Affermato
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito è investito di un potere discrezionale, ma non è tenuto a pronunciarsi ex officio sulla sussistenza dei presupposti applicativi. In altre parole, se l’imputato non formula una specifica richiesta con l’atto di impugnazione, il giudice non ha l’obbligo di valutare d’ufficio tale possibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
L’ordinanza ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La motivazione è chiara e si articola su due punti principali.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che nell’atto di appello non era stata avanzata alcuna richiesta specifica riguardante l’applicazione di una pena sostitutiva. Questo onere di specificità è fondamentale: l’atto di impugnazione delimita l’ambito della decisione del giudice superiore. Se una questione non viene sollevata, non entra a far parte del tema da decidere.
In secondo luogo, la Corte ha respinto anche la doglianza implicita relativa alla mancata notifica dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. (che regola il contraddittorio sulla possibile applicazione di pene sostitutive). I giudici hanno chiarito che il difensore che non ha mai sollecitato l’esercizio di tale potere non può, in sede di legittimità, dolersi del mancato avviso. L’avviso è funzionale a una valutazione che, in assenza di richiesta, il giudice non era tenuto a compiere.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica: la difesa tecnica deve essere diligente e proattiva. La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere formulata in modo esplicito e specifico all’interno dei motivi di appello. Affidarsi a una valutazione d’ufficio da parte del giudice è una strategia rischiosa e, come dimostra questo caso, perdente. L’omissione di una tale richiesta preclude la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte di Cassazione, con la conseguenza di rendere il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un giudice può applicare una pena sostitutiva di sua iniziativa, senza una richiesta dell’imputato?
No, secondo questa ordinanza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi d’ufficio (ex officio) sulla concessione di pene sostitutive se l’imputato non ne ha fatto specifica richiesta nell’atto di impugnazione.
Cosa succede se nell’atto di appello non si chiede l’applicazione di una pena sostitutiva?
Se la richiesta non viene formulata, il giudice d’appello non è tenuto a valutare la possibilità di concederla. Di conseguenza, un eventuale ricorso in Cassazione basato su questa mancata applicazione sarà dichiarato inammissibile.
L’avvocato può lamentarsi in Cassazione della mancata ricezione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. se non ha chiesto la pena sostitutiva?
No. La Corte ha chiarito che il difensore che non ha sollecitato l’applicazione di una pena sostitutiva non può successivamente dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dalla norma, poiché tale avviso è legato a una potenziale applicazione che non è stata richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermata la responsabilità dell’imputata per il delitto di truffa ascrittole, riduceva la pena inflitta;
considerato che l’unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve, risulta manifestamente infondato in tutti i suoi profili in quanto, non essendo stata avanzata alcuna richiesta al riguardo con l’atto di impugnazione, nel caso di specie deve trovare applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito è investito di un potere discrezionale e non è tenuto a pronunciarsi ex officio sulla sussistenza o meno dei presupposti applicativi della sostituzione, qualora da parte dell’imputato non sia stata formulata una specifica richiesta con l’atto di impugnazione (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, COGNOME, Rv. 287820 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460 – 01);
che, inoltre, il difensore che, come nel caso a giudizio, non abbia sollecitato l’esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 – 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 01/02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente