Pena sostitutiva: la Cassazione fissa i termini per la richiesta in appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sui termini per la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva nel giudizio di appello, alla luce della Riforma Cartabia. La pronuncia sottolinea come la mancata formulazione dell’istanza entro l’udienza di discussione comporti l’inammissibilità della stessa, precludendo al giudice la possibilità di valutarla. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in primo e secondo grado per il reato di spendita di monete false, previsto dall’art. 453 del codice penale. La difesa aveva sollevato diversi motivi di ricorso davanti alla Corte di Cassazione, tra cui la contestazione sulla motivazione della responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il diniego delle attenuanti generiche e, infine, la richiesta di concessione di una pena sostitutiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Mentre i primi motivi sono stati respinti perché ritenuti generici, manifestamente infondati o volti a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, il punto cruciale della decisione riguarda proprio la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
Gli Ermellini hanno stabilito che tale richiesta, per poter essere esaminata dal giudice d’appello, doveva essere formulata dall’imputato. Citando un precedente specifico (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024), la Corte ha ribadito che, secondo la disciplina transitoria della Riforma Cartabia, l’istanza non deve necessariamente essere presentata con l’atto di impugnazione, ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame. Poiché nel caso di specie tale richiesta non risultava essere mai stata formulata nel giudizio di appello, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni: la richiesta di pena sostitutiva
La motivazione della Corte si concentra sull’onere processuale che grava sull’imputato. La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.) come strumento per deflazionare il sistema carcerario. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico.
L’onere della richiesta in Appello
La disciplina transitoria (art. 95 del D.Lgs. 150/2022) ha regolato l’applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso. La giurisprudenza ha interpretato questa disciplina nel senso che l’imputato ha l’onere di attivarsi per richiedere la sanzione sostitutiva. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, consolida l’orientamento secondo cui il termine ultimo per avanzare tale richiesta è l’udienza di discussione in appello. Una richiesta formulata per la prima volta in Cassazione è, pertanto, tardiva e irricevibile.
Gli altri motivi di ricorso
La Corte ha anche rapidamente liquidato gli altri motivi. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando l’importo della somma detenuta e l’inserimento della ricorrente in contesti dediti alla falsificazione. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato immune da vizi logici, poiché il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’indicazione procedurale chiara e perentoria per la difesa. Chi intende beneficiare di una pena sostitutiva in un giudizio di appello pendente deve formulare una richiesta esplicita e tempestiva, al più tardi durante l’udienza di discussione. Attendere il giudizio di legittimità per sollevare la questione è una strategia processualmente errata e destinata all’insuccesso. La decisione ribadisce il principio secondo cui i benefici normativi, specialmente quelli introdotti da riforme recenti, richiedono un’attiva e corretta iniziativa processuale da parte dell’interessato.
Quando va richiesta l’applicazione di una pena sostitutiva in appello secondo la Riforma Cartabia?
La richiesta deve essere formulata dall’imputato al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame (appello).
Perché il motivo di ricorso relativo alla pena sostitutiva è stato dichiarato inammissibile?
Perché la richiesta di applicazione della pena sostitutiva non è stata formulata nel giudizio di appello, ma per la prima volta in Cassazione, risultando quindi tardiva.
Può la Corte di Cassazione valutare se le attenuanti generiche dovevano essere concesse?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare se la motivazione fornita da quest’ultimo sia logica e non contraddittoria. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20459 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 07/10/1988
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 453 cod. pen.;
Considerato che il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fa
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si invoca l’applicabilità dell’art. 131-bis cod è manifestamente infondato, dato che la Corte di appello fornisce adeguata argomentazione in ordine alla insussistenza del requisito de(inon particolare tenuità dell’offesa, richiama l’importo complessivo della somma detenuta, da cui in modo logico e coerente ha desunto l’inserimento della ricorrente in contesti delinquenziali dediti alla falsificazione delle ban (pag. 3 della sentenza);
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato i presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessar che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto che il motivo con cui si richiede la concessione della pena sostitutiva inammissibile. Invero, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’esser formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza discussione del gravame. (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01); nella specie tale richiesta non risulta formulata nel giudizio di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente