Pena sostitutiva e Riforma Cartabia: i chiarimenti della Cassazione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sull’applicazione della pena sostitutiva nel quadro della Riforma Cartabia. Il tema centrale riguarda le modalità e i tempi con cui la difesa deve sollecitare l’irrogazione di sanzioni alternative alla detenzione ordinaria, specialmente quando il processo attraversa diverse fasi di merito.
Nel caso di specie, un imputato ha presentato ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, oltre a richiedere l’accesso a una pena sostitutiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come la genericità delle doglianze e il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs 150/2022 rendano il ricorso privo di fondamento giuridico.
Requisiti per la pena sostitutiva nel ricorso
L’applicazione di una pena sostitutiva non è un automatismo derivante dalla semplice entrata in vigore della riforma. La Cassazione ha chiarito che, qualora la sentenza di primo grado sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, l’imputato ha l’onere di devolvere specificamente la questione al giudice d’appello.
Non è sufficiente un richiamo astratto alla ratio della legge o alle finalità rieducative. È necessario indicare le ragioni concrete che, nel caso specifico, giustificherebbero la sostituzione della pena detentiva con una delle nuove misure previste dall’ordinamento. La mancanza di tale specificità determina l’inammissibilità del motivo di gravame.
Disciplina transitoria e pena sostitutiva
Un punto cruciale della decisione riguarda l’art. 95 del d.lgs 150/2022. Tale norma disciplina il regime transitorio per i processi pendenti, ma la sua applicazione è limitata. Se la sentenza di primo grado è successiva alla riforma, la disciplina transitoria non trova spazio, imponendo alla difesa di agire secondo le regole ordinarie di impugnazione.
Pena sostitutiva e onere della prova
La difesa deve fornire elementi fattuali solidi per supportare la richiesta. La gravità delle condotte contestate e la presenza di numerosi precedenti penali, come nel caso analizzato, rappresentano ostacoli significativi che richiedono una motivazione tecnica particolarmente accurata per essere superati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto le censure del ricorrente del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione fornita dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano correttamente giustificato il diniego delle attenuanti e l’applicazione della recidiva basandosi sulla gravità dei fatti e sulla storia criminale del soggetto. La richiesta di pena sostitutiva è stata rigettata poiché non era stata presentata con motivi specifici durante il giudizio di secondo grado, rendendo tardiva e generica la sua riproposizione in Cassazione.
Le conclusioni
La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva tempestiva e dettagliata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda che l’accesso ai benefici della Riforma Cartabia richiede un rigore procedurale che non ammette approssimazioni.
Quando si può richiedere una pena sostitutiva in appello?
La richiesta deve essere presentata tramite motivi specifici di gravame se la sentenza di primo grado è successiva alla Riforma Cartabia.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si applica sempre il regime transitorio della Riforma Cartabia?
No, l’art. 95 del d.lgs 150/2022 non si applica alle sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11554 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso sono del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, dando conto di avere condiviso le ragioni che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche l’applicazione della recidiva, stante la gravità delle condotte ed il numero ed epoca dei precedenti penali;
con riguardo alla richiesta di pena sostitutiva trattandosi dell’appello proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dopo l’entrata in vigore della riforma non trova applicazione la disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs 150/2022, e pertanto era necessario che la questione fosse stata devoluta alla Corte di appello attraverso uno specifico motivo di gravame, con l’atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702);
ritenuto a tale riguardo che il motivo di appello come anche quello qui riproposto in sede di ricorso per cassazione contiene solo riferimenti astratti alla ratio della riforma legislativa senza indicare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto giustificare nel caso concreto l’irrogazione di una pena sostitutiva, e che ciò rende del tutto inammissibile il motivo di ricorso per genericità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2026
Il C COGNOME
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Il Pre ente anzo
NOME COGNOME
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