Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con conclusioni scritte della difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 17 gennaio 2022 dal Tribunale di Bari, che condannava COGNOME NOME alla pena di mesi 7 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt 337 cod. pen. e 4 I. 110/1975.
NOME è stato condannato perché, alla vista degli operanti, si opponeva concretamente all’operato degli stessi -intervenuti per compiere un atto dell’ufficio e cioè immobilizzare COGNOME, il quale camminava in pieno centro, armato di coltello, minacciando diversi passanti – dando in escandescenza e dimenandosi cercando di darsi alla fuga.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l’omessa motivazione in relazione al mancato accogli nto della richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per il reato di resistenza di pubblico ufficiale con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. e dell’art. 56-quater I. 689/81 (come novellato dal d.l. 150/2022), dopo avere presentato tale richiesta nelle conclusioni scritte, seppure le stesse non integranti motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 comma 4, cod. proc. pen.
La difesa ha depositato conclusioni scritte, nelle quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre evidenziare che, secondo il più recente orientamento di questa Corte di legittimità, al quale il Collegio ritiene di aderire, l’imputato p richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. non solo nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ma anche in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023 -dep. 02/02/2024-, A, Rv. 285996 – 02).
L’imputato, quindi, ha chiesto tempestivamente il subprocedimento in questione, posto che risulta che la Cancelleria della Corte di appello di Bari ha ricevuto le conclusioni del difensore contenenti l’istanza di sostituzione della pena con allegata la procura speciale (vedi allegati della difesa).
La Corte di appello ha evidenziato, invece, che la difesa non aveva depositato nulla.
Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, che procederà a nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 15 maggio 2024
SEZIONE VI PENALE