Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26014 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1456/2025
CC – 23/04/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIBUNALE di Latina;
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La decisione emessa in cognizione Ł divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2023 ed in data 2 febbraio 2024 vi Ł stato un primo procedimento esecutivo che ha condotto alla revoca della pena sospesa (originariamente concessa). Il Pubblico Ministero ha emesso ordine di esecuzione in data 26 febbraio 2024.
Secondo il Tribunale il termine di giorni trenta – di cui all’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 – va calcolato da siffatta notifica dell’ordine di esecuzione; pertanto la domanda veniva respinta perchØ intempestiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME COGNOME Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata.
Secondo la difesa l’istanza di applicazione della pena sostitutiva non poteva essere presentata prima che la decisione di revoca della pena sospesa fosse definitiva, ed il deposito delle motivazioni della decisione della Cassazione, che ha respinto il ricorso sulla revoca, Ł avvenuto solo in data 8 ottobre 2024.
Dunque la domanda sarebbe – in tale ottica – tempestiva ed andava valutata dal giudice della esecuzione.
Con ulteriore memoria, la difesa del ricorrente ha ribadito la prospettazione, posto che solo quando Ł divenuta definitiva la decisione di revoca della pena sospesa può dirsi sorto l’interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, pur dovendosi in parte rettificare il contenuto della decisione emessa dal giudice della esecuzione.
Ad avviso del Collegio nessuna disposizione di legge autorizza a ‘spostare in avanti’ la decorrenza del termine di cui all’art.95 del D.Lgs. n.150 del 2022, che il legislatore ha configurato – nella ipotesi qui in rilievo – come decorrente dalla irrevocabilità della sentenza contenente una pena detentiva non superiore a quattro anni (ipotesi in cui alla data di vigenza del d.lgs. 150 del 2022, ossia al 30 dicembre 2022, il processo era pendente innanzi a questa Corte di cassazione).
Il termine, pari a giorni trenta, per rivolgere la domanda al giudice della esecuzione, Ł stato ritenuto perentorio in piø arresti di questa Corte di legittimità. Si tratta di decisioni sinora non massimate: Sez. I n. 39262 del 19.9.2024; Sez. I n. 38207 del 27.6.2024; Sez. I n. 21599 del 16.2.2024, il cui contenuto va qui espressamente ribadito.
Ciò posto nel caso in esame il termine di cui sopra Ł venuto in essere al momento della irrevocabilità della sentenza di condanna e dunque alla data del 7 febbraio 2023, a nulla rilevando che la pena oggetto della sentenza fosse condizionalmente sospesa.
Se Ł vero che l’applicazione della pena sostitutiva può essere realizzata – ai sensi dell’art.58 della legge n.689 del 1981 – solo quando il giudice non ordina la sospensione condizionale, ciò non comporta l’effetto ipotizzato dalla difesa del ricorrente (ossia il congelamento sine die della possibilità di proporre la domanda di pena sostitutiva al giudice della esecuzione, con riattivazione in ipotesi di revoca del beneficio), per due ragioni essenziali.
La prima Ł che la stessa disciplina transitoria di cui all’art.95 non opera alcuna distinzione e richiede esclusivamente che sia passata in giudicato una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, senza altro aggiungere.
La seconda Ł che – come piø volte detto nelle decisioni di questa Corte di legittimità la particolare disposizione di cui sopra introduce un ‘supplemento di cognizione’ e pertanto la parte interessata Ł chiamata a fare una scelta tra il mantenimento del beneficio già concesso (la pena sospesa, che tuttavia può in futuro essere revocata in presenza delle condizioni di legge) e la proposizione della domanda di pena sostitutiva che, ove ammissibile, autorizza il giudice del ‘supplemento di cognizione’ a variare la decisione originaria.
Non vi Ł pertanto alcuna riattivazione del potere di chiedere la applicazione della pena sostitutiva nei casi di avvenuta revoca della pena sospesa, come ipotizzato dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue ex lege – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME