Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3187 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3187 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso; l’accoglimento udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 14/03/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 19/06/2023 in esito a giudizio abbreviato, appellata da NOME COGNOME, con cui l’imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 640 -bis cod. pen., così riqualificati i fatti contestati e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la riduzione del rito, condannata alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con pena sospesa, ritenute le concesse attenuanti equivalenti alla aggravante, sostituiva la pena detentiva irrogata con quella della libertà controllata per la durata di anni uno, mesi nove e giorni dieci. Confermava nel resto la appellata sentenza, compresa la confisca della somma disposta.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse della imputata, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’ar t. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., ‘ difetto di legittimazione attiva ed erronea valutazione della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato’.
Al riguardo, rileva come la dichiarazione relativa all’accesso al reddito di cittadinanza sia stata compilata in buona fede, non sia stata volontariamente omessa l’indicazione del patrimonio immobiliare del coniuge, peraltro separato di fatto, ed il modulo non contenesse alcun campo specifico relativo alla dichiarazione dettagliata dei beni immobili o terreni facenti capo al coniuge o ad altri familiari. Evidenzia vieppiù come l’ammontare dei cespiti riconducibili alla COGNOME non superasse comunque il limite per l’accesso al beneficio.
Deduce quindi anche la assenza del dolo e la mancanza di offensività in concreto della condotta.
2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.
Al riguardo, rileva la ricorrente come la Corte di appello, pur riconoscendo la necessità di applicare la disciplina più favorevole, abbia operato una applicazione combinata delle discipline succedutesi, applicando la libertà controllata nonostante tale sanzione sia stata abrogata , con violazione dell’art . 25 Cost. e nonostante fosse stata concessa dal primo giudice la sospensione condizionale.
Inoltre, la motivazione viene censurata nella misura in cui risulta illogica e contraddittoria per avere revocato il beneficio della sospensione condizionale a soggetto incensurato.
2.3. Con terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 545 -bis cod. proc. pen., rilevando come la Corte territoriale abbia disposto la sostituzione della pena in assenza di acquisizione del consenso della imputata.
Insta pertanto per l’ annullamento della sentenza con rinvio e, in subordine, per l’annullamento della statuizione relativa alla sostituzione della pena, con ripristino del beneficio della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto limitatamente al motivo relativo alla sostituzione della pena con la libertà controllata. Deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto.
1.1. Il primo motivo di ricorso risulta generico e meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta, congrua e logica, oltre che aderente alle risultanze probatorie e conforme nei due gradi di giudizio, che la consistenza patrimoniale era , all’epoca della domanda, riferibile pacificamente anche ai beni del coniuge, inserito dalla stessa imputata tra i componenti del proprio nucleo familiare; che il valore patrimoniale immobiliare è stato determinato in modo specifico sulla base delle dichiarazioni rese dal funzionario RAGIONE_SOCIALE Genito, corredate da numerosi riscontri, da cui risultavano superati i limiti previsti dalla normativa per l’accesso al reddito di cittadinanza; che era univocamente inferibile, dalle plurime circostanze indicate, il dolo del reato in capo all’imputata ( vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di motivazione non apparente, rispetto alla quale non si rilevano aporie logiche manifeste, né contraddittorietà, limitandosi il ricorrente a proporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
1.2. Il secondo e terzo motivo -che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, afferendo entrambi al punto relativo alla pena sostituiva -sono fondati nei seguenti termini.
1.2.1. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui non sia stata formulata, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, COGNOME, Rv. 269125 -01; da ultimo, Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025 , COGNOME, Rv. 288792 -01).
Tale principio è stato ribadito, ed anche ritenuto avvalorato, a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150, con l’introduzione dell’art. 598 -bis cod. proc. pen. che, nel disciplinare le modalità di acquisizione del consenso alla sostituzione della pena in caso di giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, nell’incipit del comma 1 -bis («Fermo restando quanto previsto dall’articolo 597») ha fatto espresso richiamo al principio devolutivo che governa la cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01).
1.2.2. Alla luce dei suesposti principi l’appellante aveva l’onere di supportare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva con specifiche deduzioni.
Di contro, nell’ atto di appello si poneva una generica censura di ‘ mancata valutazione della sostituzione della pena detentiva ex art. 545 C.P.P.’ e si chiedeva che, laddove non fossero accolti i primi motivi di appello (in punto di responsabilità, concessione di circostanza attenuante e trattamento sanzionatorio), ‘si proceda alla valutazione per la applicazione delle sanzioni sostitutive alla detenzione’ (pag. 5 appello).
Tanto premesso, il motivo di appello inerente alla applicazione di una pena sostitutiva era dunque inammissibile in ragione della sua formulazione, in quanto la richiesta portata nell’atto di gravame era priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d) , e 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen.
La inammissibilità del motivo d’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281630 -01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 -04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359 -01).
Ne consegue che alla Corte d’appello non poteva ritenersi devoluta alcuna cognizione sul punto e ciò esime, dunque, da ogni ulteriore valutazione circa la dedotta illegittimità della statuizione con cui è stata sostituita la pena detentiva con la libertà controllata a fronte di pena sospesa, senza essere intervenuta rinuncia al beneficio ed in mancanza di acquisizione di consenso espresso della imputata, imponendosi, con valore assorbente di ogni altro profilo, l’annullamento della sentenza in parte qua .
1.2.3. Poiché la pronuncia della Corte di appello si pone sul punto come assunta in violazione del principio devolutivo ed essendosi il thema decidendum esaurito con il rilievo della inammissibilità del motivo con cui veniva fatta richiesta di applicazione di pena sostitutiva, l’annullamento della sentenza va dunque disposto senza rinvio, essendo strutturalmente superfluo un nuovo giudizio sul punto, e senza ulteriori statuizioni (non risultando disposta alcuna revoca della sospensione condizionale della pena).
1.3. Per le ragioni esposte, il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con la libertà controllata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 30/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME