Pena sostitutiva: quando il ricorso è inammissibile
L’applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una detentiva breve rappresenta una questione cruciale nel diritto penale, bilanciando l’esigenza punitiva con quella rieducativa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di accesso a tale beneficio, specialmente in presenza di una significativa pericolosità sociale del condannato. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso che contestava proprio il diniego di questa misura, basandosi sui numerosi precedenti penali dell’imputato.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), contestava un unico punto della decisione: la mancata applicazione della pena sostitutiva prevista dalla L. 689/1991. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare questo beneficio, vizio che si chiedeva venisse corretto in sede di legittimità.
La Decisione della Corte sulla Pena Sostitutiva
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Pericolosità Sociale e Precedenti Penali
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nelle motivazioni addotte per l’inammissibilità. I giudici hanno evidenziato tre profili critici nel ricorso:
1. Non consentito in sede di legittimità: La scelta di concedere o meno una pena sostitutiva implica una valutazione di merito sulla personalità e pericolosità del condannato. Tale valutazione è di competenza dei giudici di primo e secondo grado e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, se non per vizi logici evidenti nella motivazione, che in questo caso non sussistevano.
2. Genericità: Il ricorso è stato ritenuto generico, in quanto non ha articolato specifiche critiche giuridiche alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta.
3. Manifesta infondatezza: La Corte ha ritenuto la richiesta palesemente infondata. La sentenza impugnata aveva infatti fornito una motivazione logica e coerente, basata su elementi concreti: i numerosi precedenti penali documentati nel certificato penale dell’imputato. Tali precedenti, secondo i giudici di merito, delineavano un quadro di “stabile inserimento nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti” e una “manifesta pericolosità” del soggetto, elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Limiti all’Accesso alle Pene Alternative
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso a benefici come la pena sostitutiva non è un diritto automatico del condannato, ma è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice. Questa valutazione deve tenere conto della personalità dell’imputato e della sua pericolosità sociale. Un passato criminale significativo e l’inserimento in contesti delinquenziali possono legittimamente fondare la decisione di negare misure alternative al carcere. Inoltre, la pronuncia conferma che per contestare efficacemente in Cassazione una tale decisione, non è sufficiente lamentare il diniego del beneficio, ma è necessario dimostrare un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice di merito, compito non assolto nel caso di specie.
È possibile ottenere una pena sostitutiva anche se si hanno precedenti penali?
La decisione dipende dalla valutazione del giudice. Come dimostra questa ordinanza, numerosi precedenti penali, specialmente se indicano una ‘pericolosità’ del soggetto e un suo ‘stabile inserimento’ in ambienti criminali, possono portare al diniego della pena sostitutiva.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e perché contestava una valutazione di merito (l’opportunità di concedere la pena sostitutiva) non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della corte d’appello considerata logica e priva di vizi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 42781-2023
NOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso afferente al reato di cui all’art. 337 c.p. che contesta il vizio di motivazione circa l’omessa applicazione della pena sostitutiva ex art. 53 L. 689/1991 non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui numerosi precedenti penali documentati dal certificato penale in atto che denotano sia lo stabile inserimento nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti che la manifesta pericolosità del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.