Pena sostitutiva e Inammissibilità: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame offre importanti spunti sulla valutazione dei requisiti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione e sui criteri che guidano il giudice nella concessione o meno di una pena sostitutiva. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato per truffa, ribadisce principi fondamentali del processo penale, sottolineando come la specificità dei motivi di impugnazione sia un requisito imprescindibile e come la valutazione sulla personalità dell’imputato rientri nel potere discrezionale, seppur motivato, del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, proponeva ricorso per Cassazione. La difesa lamentava essenzialmente due vizi della sentenza impugnata: in primo luogo, l’errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire doveva essere inquadrato nella fattispecie di truffa tentata (art. 56 c.p.) e non consumata; in secondo luogo, la mancata applicazione di una pena sostitutiva pecuniaria, come previsto dalla L. 689/1981.
I Motivi del Ricorso: Tentata Truffa e Pena Sostitutiva
L’analisi del ricorso si è concentrata su due distinti profili di censura avanzati dalla difesa.
La Qualificazione del Reato
Il primo motivo di ricorso contestava la decisione della Corte d’Appello di considerare il reato di truffa come consumato. La difesa sosteneva che gli elementi raccolti avrebbero dovuto condurre a una qualificazione del fatto come mero tentativo. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, in questa parte, è stato giudicato come meramente apparente e non idoneo a innescare un reale vaglio di legittimità.
La Richiesta di Applicazione della Pena Sostitutiva
Il secondo motivo, anch’esso giudicato infondato, criticava il diniego della pena sostitutiva. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Corte di merito aveva negato il beneficio sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole circa la futura condotta dell’imputato, evidenziando i suoi precedenti penali e le sue disagiate condizioni economiche come fattori ostativi all’applicazione di una sanzione puramente pecuniaria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha confermato in toto la decisione dei giudici d’appello, fornendo chiarimenti cruciali.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specifico. La Corte ha ricordato che il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso che si risolve in una reiterazione pedissequa di doglianze già esaminate è, per sua natura, generico e quindi inammissibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha stabilito che la valutazione sulla concessione della pena sostitutiva è un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è sorretto da una motivazione logica e non manifestamente illogica. La Corte d’Appello aveva correttamente fondato il suo diniego non sulla sola gravità astratta del reato, ma su un’analisi concreta della personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali e dalla sua situazione economica, elementi che rendevano la prognosi di non reiterazione del reato sfavorevole.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza due principi cardine del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario spiegare perché essa sia giuridicamente errata. In secondo luogo, viene confermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato ai fini della concessione di benefici come la pena sostitutiva. Tale valutazione, se basata su elementi concreti (precedenti, condizioni di vita, etc.) e sorretta da una motivazione coerente, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Per quale ragione non è stata concessa la pena sostitutiva?
La pena sostitutiva non è stata concessa perché il giudice di merito ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura non reiterazione di reati da parte dell’imputato, basando tale valutazione sui suoi precedenti penali e sulle sue disagiate condizioni economiche, ritenute ostative all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Cosa significa che la valutazione del giudice di merito sulla pena sostitutiva non è illogica?
Significa che il giudice ha basato la sua decisione non solo sulla gravità del reato, ma ha esaminato concretamente aspetti soggettivi della personalità dell’imputato (come i precedenti penali) che hanno orientato la sua scelta, rendendo la motivazione coerente e non censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazion posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 c pen., in luogo della fattispecie tentata di cui agli artt. 56, 640 cod. p indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di meri dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove, rispetto al caso di specie, si esclude sussistenza dell’ipotesi di cd. “consegna controllata”, in presenza della quale p generalmente essere riconosciuta la forma tentata del delitto di truffa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva ex artt. 53 56 I. 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell’illogicit quando, come nel caso in esame, essa non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinqu dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imput che ne hanno orientato la decisione (si veda, in particolare, pagg. 8-10 del sentenza impugnata ove, tra i predetti aspetti soggettivi della personalità d ricorrente, ne vengono richiamati i precedenti penali e le condizioni economiche disagiate ostative all’applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.