Pena Sostitutiva: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’istituto della pena sostitutiva rappresenta un importante strumento del nostro ordinamento penale, volto a evitare la detenzione per reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e la decisione del giudice di merito può essere contestata solo entro limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6115/2024) offre chiarimenti fondamentali sull’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e non colgono la reale logica della decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima, nel confermare la condanna, aveva respinto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva pecuniaria, come previsto dall’art. 20-bis del codice penale. L’imputato, non condividendo tale diniego, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando le sue ragioni a un unico motivo di ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione della pena sostitutiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella ‘genericità assoluta’ del motivo presentato. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha efficacemente contestato le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale che non teneva conto della solida motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse ‘congruamente motivato’ il proprio diniego. La decisione non era arbitraria, ma fondata su un giudizio negativo circa le ‘prospettive di emendabilità’ del condannato.
Questa valutazione negativa si basava su due elementi concreti:
1. Il pericolo di recidiva: desunto dai precedenti penali specifici dell’imputato.
2. Le modalità dei fatti: le circostanze specifiche del reato commesso.
La Cassazione ha ribadito un principio cardine: queste sono valutazioni di merito, di esclusiva competenza del giudice che ha analizzato le prove e il caso nel dettaglio. Tali valutazioni non possono essere oggetto di una ‘diversa ed autonoma rivalutazione’ in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare che la decisione del giudice inferiore non sia viziata da ‘evidenti vizi logici’.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era logica e coerente. Il riferimento del ricorrente alle proprie ‘condizioni economiche disagiate’ è stato ritenuto irrilevante ai fini della valutazione sul pericolo di recidiva e sulla meritevolezza della pena sostitutiva.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e mirato. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legge o evidenti difetti logici nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il ricorso non solo verrà respinto, ma comporterà anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione il rifiuto di una pena sostitutiva?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito presenta evidenti vizi logici o viola la legge. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti o della personalità dell’imputato.
Quali elementi considera il giudice per negare una pena sostitutiva?
Il giudice valuta le prospettive di ‘emendabilità’ del condannato, basandosi su elementi concreti come il pericolo di recidiva, i precedenti penali specifici e le modalità con cui è stato commesso il reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato per legge (art. 616 c.p.p.) al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena pecuniaria sostitutiva richiesta per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, al di là del riferimento alle condizioni economiche disagiate;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024