Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3491 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha rideterminato in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.400,00 di multa la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. e deduce, con un unico, articolato, motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, da ridursi atteso il comportamento del ricorrente ossequiante delle regole delle misure cautelari allo stesso applicate, nonché in punto di omessa sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. pen.;
ritenuto tutti i motivi siano manifestamente infondati, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifici;
considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio – che ha valorizzato, ai fini della congruità della pena base per il più grave reato di detenzione e porto della bomba-carta, la notevole capacità lesiva dell’ordigno in danno di cose (com’è accaduto) e persone (sebbene meramente potenziale) poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché – come nel caso di specie – sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);
ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante l’omessa applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., avendo il Giudice di appello dato adeguato conto delle ragioni per le quali non ricorrevano le condizioni per la loro applicazione (p. 6 della sentenza), oltre ad avere correttamente evidenziato l’assenza di qualsivoglia sollecitazione da parte di COGNOME, presente in aula, dell’applicazione di una pena sostitutiva, subordinata all’imprescindibile consenso alla sostituzione della sanzione detentiva irrogata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente