Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SALVADOR( EL SALVADOR) il 21/11/1993
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione nel ritenere un unico precedente penale a pena sospesa ostativo ad una misura alternativa per una pena breve ed a riconoscere le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti (dolendosi, in particolare, della manifesta illogicità della motivazione nel disconoscere la misura alternativa, attribuendo preferenza assoluta alla detenzione anche nel caso di pene detentive brevi e di una pluralità di indici di meritevolezza; la circostanza che il trattamento sanzionatorio fosse stato contenuto, che l’imputato avesse tenuto una condotta immune da censure nei cinque anni successivi al fatto addebitato, il fatto di aver dato la sua disponibilità ad essere accolto in programmi rieducativi, le positive referenze degli operatori sociali, la stabilità occupazionale e l’osservanza delle misura cautelari non detentive avrebbero dovuto indurre i giudici ad una diversa valutazione, anche alla luce della nuova previsione dell’art.20-bis, cod. pen.);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché, pur essendo inerente al trattamento punitivo, è sorretto da adeguata motivazione e da attento esame delle deduzioni difensive, e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto di poter accedere alla richiesta di applicazione della pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità; segnatamente, i giudici valorizzano la circostanza che il reo fosse rimasto indifferente al monito della precedente sentenza di condanna per il medesimo delitto di detenzione illecita di stupefacenti commettendo il fatto per cui si procede nell’anno successivo al passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna, mostrando quindi di non essere affatto meritevole non solo del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma anche della pena sostitutiva richiesta, ritenuta del tutto inidonea a scongiurare il pericolo di ricaduta criminale ed a svolgere un’efficace funzione rieducativa dell’imputato; che, sotto tale profilo, la motivazione si mostra non solo immune dai denunciati vizi motivazionali, ma appare altresì conforme alla disciplina normativa avendo proceduto ad una valutazione conforme a quanto prevede l’art. 58, I. n. 689 del 1981, analizzando in particolare la capacità a delinquere del colpevole, elemento necessariamente da valutarsi ex art. 133, cod. pen. nel delibare la possibile sostituibilità della pena, atteso che in tema di pene sostitutive di pene detentive
brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punt adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Presidente