Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BISCEGLIE il 13/03/1997
avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigHere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 06/03/2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale il Tribunale di Trani ha condannato NOME COGNOME in relazione ai reati contestati nei capi A e B, qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R.309/1990, in relazione a due episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo cocaina, accertati nel marzo 2020 e in 18 agosto 2020.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento formulando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale, nel rigettare 4 trichiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, si è limitata rilevare l’assenza di documentazione a supporto della richiesta, senza fissare un’udienza di rinvio al fine di consentire l’acquisizione d’ufficio della necessari
documentazione. Al riguardo, precisa che l’art. 545 bis, comma 2, cod. proc. pen., in caso di inerzia dell’imputato, attribuisce al giudice la facoltà di delegare l’uffi J GLYPH J di esecuzione penale esterna o atlallà polizia giudiziaria tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, social economiche e patrimoniali dell’imputato. Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che l’inerzia dell’imputato esoneri il giudice dall’obbligo di raccogliere informazion sulle sue condizioni personali e sociali.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20 bi cod. pen., ritenendo che la misura sostitutiva non fosse idonea a fronteggiare “l’esigenza di tutela del bene giuridico attesa la reiterazione di condotte analoghe in un breve lasso di tempo”. Correttamente, considerato che la difesa dell’imputato all’udienza ha dichiarato di non fornire alcuna documentazione, avendo comunque espresso una valutazione negativa in ordine alla suddetta richiesta, il giudice a quo non ha proceduto ad effettuare gli accertamenti richiesti dall’art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto superflui, avendo ritenuto, sulla base dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., che la pena sostitutiva non fosse idonea ad esperire un percorso di prevenzione speciale del condannato.
Al riguardo, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, ritenendosi che il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).
3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME(
Il Presidente
ALDO ACETO
.?11(4