Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
COGNOME NOME, nato ad Arad (Romania) il DATA_NASCITA (CUI
sul ricorso proposto da 01XAWP1)
avverso l’ordinanza ‘del Tribunale di Verona del 26.1.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 26.1.2024, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022, rigettava l’istanza, presentata nell’interesse di COGNOME NOME, di sostituzione con la pena pecuniaria della pena detentiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, inflittagli per il reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. dal Tribunale Verona con sentenza in data 10.9.2021 (conf. Corte d’Appello di Venezia in data 22.12.2022, irrevocabile il 13.12.2023).
In particolare, il Tribunale di Verona escludeva l’idoneità della pena sostitutiva ad assolvere adeguatamente ad una funzione rieducativa e preventiva nei confronti del condannato, richiamando quanto affermato nella sentenza di condanna con riferimento ai contatti di NOME con l’ambiente criminale dedito alla contraffazione di documenti rilasciati da pubbliche autorità ed alla pericolosità intrinseca del documento per la cui falsificazione era stato condannato, che gli aveva consentito, nonostante l’assenza di abilitazione alla guida, di circolare abitualmente e di porre in tal modo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.
Da questi elementi, il Tribunale desumeva la totale indifferenza dell’istante rispetto alle regole di civile convivenza e aggiungeva che la scarsa attitudine all’osservanza delle prescrizioni impartitegli dalla pubblica autorità risultava anche dal fatto che l’imputato è recidivo reiterato e ha un precedente specifico.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 58 Legge n. 689 del 1981 e conseguente vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, si lamenta che il Tribunale di Verona abbia rigettato l’istanza di sostituzione della pena detentiva sulla base di un giudizio prognostico negativo basato esclusivamente sui precedenti dell’imputato, omettendo di considerare sia la risalenza nel tempo dei reati (commessi tra il 2000 e il 2005), sia la produzione documentale allegata all’istanza che attestava un contratto di lavoro con due buste paga mensili dell’importo di 5.000 franchi svizzeri.
Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata è da considerarsi carente, perché non ha dato conto del percorso argomentativo seguito per approdare ad una prognosi sfavorevole e non ha spiegato la incidenza negativa delle precedenti condanne sul futuro rispetto delle prescrizioni imposte.
Con requisitoria scritta del 4.4.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua con la formulazione di un giudizio prognostico adeguato, rispetto a cui non hanno rilievo favorevole l’occupazione lavorativa e il reddito da lavoro dipendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La principale doglianza difensiva – ovvero quella secondo cui il giudice dell’esecuzione abbia preso in considerazione, fra quelli previsti dall’art. 133 cod.
pen., solo i precedenti penali dell’imputato – non si confronta esaurientemente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Infatti, il giudizio di inidoneità della pena sostitutiva, rispetto alla esigenza prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e di adempimento delle prescrizioni da parte del condannato, si è fondato, oltre che sulla considerazione delle plurime condanne a suo carico, anche sulla gravità del reato (con particolare riferimento alla circostanza che il fatto, oltre ad offendere il ben della pubblica fede, immediatamente protetto dalla fattispecie incriminatrice violata, abbia messo in pericolo anche la sicurezza della circolazione stradale, avendolo messo COGNOME nella condizione di guidare pur non avendo conseguito la patente di guida) e sulla sua capacità a delinquere (sotto il profilo del suo innegabile collegamento, alla luce del fatto per cui ha riportato l’ultima condanna, con il circuito criminale della contraffazione di documenti).
Si deve ritenere, dunque, che, sul punto, la valutazione del giudice, pur vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale all’apprezzamento dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sia sorretta da una adeguata motivazione, con la conseguenza che il suo giudizio sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/2/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Il giudice non è tenuto a motivare in ordine a tutti i parametri contemplati nella previsione dell’art. 133 cod. pen., potendo esercitare la sua discrezionalità, ai fini della sostituzione della pena detentiva, con la motivazione sugli aspetti ritenuti decisivi (Sez. 7, n. 32381 del 28.10.2020, Cascio, Rv. 279876-01; Sez. 5, n. 10941 del 26.1.2011, Orabona, Rv. 249717-01).
Si tratta di una valutazione discrezionale di tipo prognostico, che, ove richiami convenientemente i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non è suscettibile nel giudizio di legittimità di rilievi attinenti alla attendibilità della pro positiva o negativa, circa il rispetto da parte del ricorrente delle prescrizion connesse alla pena sostitutiva.
Ne conseguono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
UI : o – tt processuali. F–t<1' GLYPH LO D C.) , GLYPH Cr? · ( -5 -GLYPH Così deciso il 14.5.2024
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp