Pena Sostitutiva: il Potere del Giudice di Negarla in Base ai Precedenti
L’applicazione di una pena sostitutiva, come i lavori di pubblica utilità, non è un diritto automatico per il condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43357/2024) ribadisce un principio fondamentale: il giudice di merito possiede un ampio potere discrezionale nel valutare se concedere o meno tale beneficio. La decisione si basa su una prognosi circa l’affidabilità del reo, e i precedenti penali possono giocare un ruolo decisivo in questa valutazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. Il ricorrente si doleva della mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. A suo avviso, la Corte territoriale aveva errato nel negargli questa possibilità, violando la legge e fornendo una motivazione viziata.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse correttamente ponderato gli elementi a favore dell’imputato, negandogli una misura alternativa alla detenzione che avrebbe potuto favorirne il reinserimento sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e pienamente conforme ai criteri normativi. Di conseguenza, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice e la Prognosi sulla pena sostitutiva
Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento del potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla concessione della pena sostitutiva si fonda su una prognosi circa la probabilità che l’imputato rispetti le prescrizioni imposte. Questa prognosi non è arbitraria, ma deve essere ancorata a criteri specifici, come quelli delineati dall’art. 133 del codice penale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva legittimamente ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole. Tale conclusione era basata su due elementi chiave:
1. I precedenti penali: La presenza di condanne passate è stata interpretata come un indicatore della tendenza del soggetto a non rispettare le norme.
2. Le concrete modalità della condotta: Il modo in cui il reato era stato commesso è stato visto come un ulteriore sintomo di un’indole refrattaria alle regole.
La Cassazione ha ritenuto che questi elementi, complessivamente considerati, giustificassero pienamente la conclusione della Corte territoriale, che aveva ravvisato una “insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole”. Pertanto, il diniego della pena sostitutiva non era un atto arbitrario, ma il risultato di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che l’accesso alle pene alternative non è garantito. Il giudice ha il dovere di valutare attentamente la personalità del condannato e la sua concreta affidabilità. I precedenti penali e le modalità del reato sono elementi centrali in questa valutazione. Per i condannati, ciò significa che la mera assenza di una pena detentiva lunga non è sufficiente per ottenere una pena sostitutiva; è necessario dimostrare, attraverso il proprio percorso di vita e la condotta processuale, di essere meritevoli della fiducia dello Stato e in grado di rispettare un percorso sanzionatorio alternativo al carcere.
Quando un giudice può negare l’applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità?
Un giudice può negare l’applicazione di una pena sostitutiva quando, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritiene di non poter formulare una prognosi favorevole sul rispetto delle regole da parte dell’imputato. Tale valutazione può basarsi su elementi come i precedenti penali e le concrete modalità della condotta.
I precedenti penali sono sufficienti per negare la pena sostitutiva?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di precedenti penali, valutata unitamente alle modalità della condotta, può essere considerata un sintomo di “insofferenza al rispetto delle regole” e quindi costituire un valido motivo per negare la concessione della pena sostitutiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte di merito, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole al rispetto della pena sostitutiva da parte dell’imputato è esente da vizi logici e conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – espressamente richiamati dall’art. 58 I. n 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 ove la Corte ha congruamente evidenziato come la presenza di precedenti penali e le concrete modalità della condotta fossero sintomatici di un’insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data Iht ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente