Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5061 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5061 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che si è riportato alle conclusioni già depositate con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., come da nomina che deposita, dell’AVV_NOTAIO del foro di Napoli, in difesa di NOME COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al reato di cui all’art. 186, comma 2 bis, Cod. strada, per avere circolato a bordo di una autovettura in stato di ebbrezza , ,provocando un incidente stradale /in Marcianise il 10 luglio 2021 / e rideterminato la pena in mesi nove di arresto ed euro 3,000 di ammenda.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si contesta il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Il P.G. i in persona del sostituto NOME COGNOME , ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre premettere che questa Corte di legittimità, già con riferimento all’assetto normativo precedente la novella del 2022, aveva precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 – 01).
Tale principio trova, evidentemente, applicazione anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, poiché la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 (si veda Sez. 6, n. 33027 dell’11/5/2023, Rv. 285090, in motivazione).
Ne consegue che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti per la determinazione della pena e il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità di sostituzione non può prescindere dagli elementi individuati dall’art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l’altro le modalità del fatto per il quale è intervenuta sentenza di condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 29192 del 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 – 01) sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Rv. 2531-02 – 01; Sez. 2, n: 7811, 01/10/1991, -Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Rv. 247853).
Fatta la superiore premessa va rilevato che i giudici di merito hanno richiamato i dati rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. sia pure con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenendo implicitamente l’imputato non meritevole della sanzione sostitutiva (v. in proposito Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 05, secondo cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le
circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041 – 01; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635 -02).
Nel caso in esame, per quanto implicita, la motivazione è perfettamente congruente ove si considerino i riferimenti alle complessive modalità del fatto( «l’imputato in stato di alterazione ha perso il controllo dell’auto cagionando un sinistro stradale» con conseguente «potenziale pericolo per la pubblica incolumità») oltre che alla personalità dell’imputato «da valutarsi negativamente in considerazione dei precedenti penali di cui risulta gravato» (pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata).
In proposito è opportuno rammentare che «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena)» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. “Deciso il 28 novembre”2025
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NOME COGNOME
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