Pena Sostitutiva e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante chiave di lettura sui criteri di concessione della pena sostitutiva, come il lavoro di pubblica utilità. Il caso analizzato chiarisce come un passato criminale significativo e la dimostrata inaffidabilità di un imputato possano costituire un ostacolo insormontabile all’ottenimento di benefici penali, anche a fronte di una richiesta specifica. La decisione sottolinea il potere discrezionale del giudice nel valutare la meritevolezza del condannato.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali aggravate. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha basato il suo unico motivo di ricorso sulla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, una misura che avrebbe evitato la detenzione.
Analisi del Ricorso e la Negazione della Pena Sostitutiva
Il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato il motivo come reiterativo e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le solide ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiaramente spiegato perché l’imputato non fosse meritevole della pena sostitutiva richiesta.
Le Motivazioni della Corte
La decisione di negare il beneficio si fondava su elementi concreti e inequivocabili. I giudici di merito avevano evidenziato:
1. I precedenti penali allarmanti: L’imputato aveva un curriculum criminale che risaliva fino al 1992, costellato di numerose condanne.
2. L’inaffidabilità dimostrata: La sua condotta passata e la persistenza nel commettere reati, anche dopo aver già usufruito in passato di benefici e misure alternative, dimostravano una totale inaffidabilità.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, coerente e giuridicamente corretta. Non concedere la pena sostitutiva a un soggetto con un simile profilo non rappresenta una violazione di legge, ma una corretta applicazione del potere discrezionale del giudice, che deve valutare la personalità del condannato e la sua effettiva possibilità di rieducazione attraverso misure alternative al carcere.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso a pene alternative non è un diritto automatico, ma una possibilità subordinata a una valutazione complessiva della figura del reo, in cui i precedenti penali e l’affidabilità giocano un ruolo decisivo.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere una pena sostitutiva come il lavoro di pubblica utilità?
Non automaticamente, ma secondo questa ordinanza, un curriculum criminale allarmante e la dimostrata inaffidabilità del soggetto sono elementi sufficienti per il giudice per negare il beneficio, ritenendo l’imputato non meritevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, e non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi manifestamente infondato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24987 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di lesioni personali aggravate, ex artt. 582,585 cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – è reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 1: l’imputato non è meritevole della pena sostituiva alla luce degli allarmanti precedenti penali a suo carico, delle condanne per reati commessi a partire dal 1992 e della dimostrata inaffidabilità, avendo continuato a commettere reati pur dopo aver fruito dei benefici e misure alternative).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente