Pena Sostitutiva e Precedenti Penali: L’Analisi della Cassazione
La possibilità di accedere a una pena sostitutiva al posto di una breve detenzione è un tema centrale nel diritto penale moderno, mirando al recupero del condannato. Tuttavia, quali sono i limiti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43986/2024) chiarisce come i precedenti penali e, soprattutto, la condotta passata del reo possano precludere tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione per capire i criteri che guidano i giudici.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La Corte territoriale aveva negato la concessione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ritenendo che i precedenti penali dell’imputato fossero un ostacolo insormontabile. La difesa sosteneva che tali precedenti fossero già stati considerati per l’applicazione dell’aggravante della recidiva e non potessero, quindi, essere usati una seconda volta per negare un beneficio.
Il Criterio della Prognosi Comportamentale per la Pena Sostitutiva
Il cuore della questione ruota attorno alla cosiddetta ‘prognosi’ che il giudice deve formulare. Per concedere una pena sostitutiva, il magistrato deve valutare se il condannato rispetterà le prescrizioni imposte. Non si tratta di una valutazione astratta, ma di un’analisi concreta basata su elementi specifici.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘inammissibile per aspecificità’. In altre parole, la difesa non aveva colto e contestato il nucleo della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, non si era limitata a citare i precedenti penali, ma aveva costruito una prognosi negativa basata su un quadro più ampio.
le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che la decisione del giudice di merito era logica e ben fondata. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato non solo i precedenti penali specifici, ma anche un elemento fattuale di grande rilevanza: l’imputato, in passato, aveva violato il regime degli arresti domiciliari in due occasioni distinte. Questo comportamento specifico è stato interpretato come un indicatore chiave di inaffidabilità. La violazione di una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari ha portato il giudice a concludere, in modo non illogico, che l’imputato non avrebbe rispettato nemmeno le prescrizioni legate ai lavori di pubblica utilità. Di conseguenza, la prognosi sulla sua capacità di adempiere agli obblighi di una pena sostitutiva è risultata negativa. La Cassazione ha dunque confermato che il giudice non deve limitarsi a un elenco di precedenti, ma deve correlare gli elementi del passato alla specifica sanzione richiesta, spiegando perché essi rendano probabile un futuro inadempimento.
le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, chiarisce che i precedenti penali non sono un ostacolo automatico alla concessione di pene alternative, ma il loro peso è significativo. In secondo luogo, e più importante, la condotta del reo durante l’esecuzione di precedenti misure, anche non detentive, è un fattore determinante. La violazione degli arresti domiciliari, ad esempio, può essere decisiva per negare un beneficio futuro. Questa decisione ribadisce l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nel valutare la personalità del condannato, purché tale valutazione sia ancorata a elementi concreti e la motivazione sia logica e completa, come avvenuto nel caso di specie.
I precedenti penali impediscono sempre di ottenere una pena sostitutiva?
No, non automaticamente. Secondo la Corte, il giudice deve valutare in concreto come i precedenti influenzino la previsione sul rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva, fornendo una motivazione adeguata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ‘aspecifico’, ovvero non ha contestato efficacemente la motivazione completa della Corte d’Appello, che non si basava solo sui precedenti penali ma anche su specifiche violazioni degli arresti domiciliari commesse in passato dall’imputato.
Quali altri elementi, oltre ai precedenti, può considerare il giudice per negare una pena sostitutiva?
Il giudice può considerare qualsiasi elemento utile a formulare una prognosi sul comportamento futuro del condannato. In questo caso, le violazioni del regime degli arresti domiciliari sono state un fattore decisivo per ritenere l’imputato inaffidabile e negargli il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43986 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il 30/08/1987
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento all’omessa applicazione nei confronti del ricorrente della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in quanto i precedenti penali ritenuti ostativi dalla Corte di appello sarebbero stati già valorizzati ai fini dell’applicazione della recidiva;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01);
Rilevato che, infatti, la Corte di appello di Firenze ha non illogicamente formulato una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a questa pena sostitutiva non solo in ragione dei precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato il ricorrente, ma anche delle violazioni del regime degli arresti domiciliari poste in essere dal medesimo nelle date del 13 e 14 novembre 2014;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.