Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34152 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34152  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che richiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ricorre avverso la decisione della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo aveva condannato, ritenute equivalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva
specifica reiterata ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen. per essersi allontanato il 1° giugno 2022 dall’abitazione ove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. là dove la Corte di appello ha assegnato rilevanza alla pericolosità ritenuta allarmante del ricorrente a causa dei reiterati e gravi precedenti penali, valutazione svincolata dalla condotta contestata, e alla condotta che si assume espressiva di un atteggiamento intollerante dei provvedimenti repressivi applicati, senza valutare le allegazioni contenute nel ricorso che ponevano in evidenza la regolare osservanza della detenzione domiciliare per oltre due anni e mezzo.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto ad omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. e artt. 56-ter e 58 I. n. 689 del 1981 nella parte in cui la richiesta formulata nei motivi aggiunti è stata rigettata sulla base della condotta, ritenuta grave, e del titolo di reato contestato, giudicato automaticamente incompatibile con la richiesta sostituzione.
 Con memoria in data 19 giugno 2025, già depositata in occasione dell’udienza camerale tenutasi dinanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte, la difesa evidenzia la fondatezza dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo, attraverso cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. iè infondato.
2.1. Secondo ormai consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza
da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, mentre l’abitualità sussiste allorché l’agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti sottoposti sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591).
Conforme a detto principio, statuito da questa Corte nel suo più prestigioso consesso, si rivela, pertanto, il ragionamento espresso dal Collegio di merito che ha, con motivazione adeguata, valorizzato la gravità del fatto, evocando l’atteggiamento teso a giustificare la condotta sulla base di smentite ragioni di urgenza e gravità quale espressione di un atteggiamento intollerante dei provvedimenti repressivi, dando atto, al contempo, della personalità allarmante del ricorrente per come desumibile dai reiterati e gravi precedenti.
2.2. Quanto allo specifico profilo afferente all’intensità del dolo ed al grado della colpa, aspetti che ai sensi degli artt. 133, primo comma, n. 3, e 132 cod. pen. sono significativi circa la valutazione della gravità del reato ex art. 131-bis cod. pen., vista la diretta incidenza che tali elementi hanno sulla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, si osserva come costituisca principio ormai pacifico quello secondo cui è preclusa la possibilità di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., allorché sia stata riconosciuta, come avvenuto nei confronti del ricorrente, la recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 – 01).
pur vero che la Corte di appello non ha dato conto dell’esistenza della pluralità di reati della stessa specie, richiamando l’esistenza di precedenti condanne per plurimi e gravi reati, ma la evocazione degli stessi deve essere apprezzata unitamente alla contestata recidiva reiterata specifica, cui il giudizio espresso deve essere necessariamente parametrato allorché rende palese la genetica manifesta infondatezza del motivo di gravame.
Fondato risulta, invece, il secondo motivo / con cui si censura la motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Deve richiamarsi il principio di diritto a mente del quale il diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria) non può essere operato valutando la sola congruità della pena attraverso i criteri di
gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma motivando, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01). Analogamente, questa Corte ha puntualizzato, che il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (Sez.·5, n. 19039 del 17/04/2025, NOME, Rv. 288012 – 01).
La violazione delle coordinate ermeneutiche citate impone l’annullamento con rinvio alla Corte di appello, che dovrà motivare in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati ed in particolare valutare se l’eventuale sostituzione della pena, per come richiesta, sia idonea o meno a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., cit.).
A fronte dei richiamati principi di diritto /che fissano i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi al fine di valutare la possibilità di sostituire la pena detentiva in quella pecuniaria, la Corte di appello, da un canto, ha apprezzato la sola gravità del fatto, rilevando eccentricamente come non fosse probabile il futuro “rispetto delle prescrizioni”, aspetto estraneo alle coordinate che governano la previsione dell’art. 56-quater I. n. 689 del 1981, dall’altro, ha rilevato l’assenza di garanzie sull’effettiva “capacità economica” del richiedente, in tal modo mostrando di assegnare rilevanza alla previsione di un effettivo adempimento, in contrasto con il citato indirizzo che prevede l’ostatività della prognosi di inadempimento in ordine alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, consentendo – invece – l’attuale formulazione dell’art. 56-quater, I. cit., introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, d poter calibrare la misura della pena pecuniaria con la effettiva situazione economica dell’imputato (Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, NOME, cit.), verifica omessa dal Collegio di merito che pare aver assegnato rilevanza assorbente, secondo un automatismo non previsto dalla legge, alla natura del delitto di evasione contestato, quasi fosse espressivo di una presunzione di inaffidabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso e, visto l’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità.
Così deciso il 16/09/2025.