Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43844 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SORA il 06/12/1981
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letteysentítts le conclusioni del PG T, Ar>…’.., ) -G.; cA-t-e LLa. 6-2- GLYPH –)-1-a-‘1-1 x
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha revocato la possibilità, per NOME COGNOME, di essere ammesso a qualunque pena sostitutiva della reclusione irrogata, in relazione al proc. n. 2240/2020, con la sentenza n. 183 del 2023, emessa in data 29 maggio 2023, dichiarando l’inefficacia del trattamento alternativo formulato dall’UEPE.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico, articolato, motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale e di altre norme (artt. 56-bis, 58, 59 legge numero 689 del 1981, come riformulati dal d. Igs. n. 150 del 2022, 648 cod. proc. pen.), nonché mancanza di motivazione.
COGNOME, imputato nel procedimento n. 2240 del 2020 r.g.n.r. per il reato di cui all’ad 644 cod. pen., ha definito il processo di cognizione nelle forme dell’applicazione di pena, con sentenza n. 83 del 2023, con la quale, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la diminuente del rito, gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4000 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità come concordato tra le parti.
La sentenza è divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2023.
Il Giudice, dopo una serie di rinvii, dovuti alla mancanza del programma redatto dall’UEPE, ha emesso in data 4 luglio 2024 l’ordinanza di revoca impugnata nella presente sede.
Il Giudice ha ritenuto di revocare la pena sostitutiva per aver appreso che il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, ha applicato al condannato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tanto, in assenza, in atti, del citato provvedimento adottato dal Tribunale, ma avendo ricevuto informazioni dalla polizia giudiziaria dell’esistenza dello stesso.
Il ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 58 legge n. 689 del 1981, è noto che la pena sostitutiva non può essere concessa a colui al quale deve essere applicata una misura di sicurezza, ma non a coloro i quali sono destinatari di misura di prevenzione. Al limite, il Giudice avrebbe potuto dare atto che il programma, elaborato dall’UEPE, non avrebbe potuto essere eseguito se non alla conclusione del periodo di durata della misura di prevenzione.
Del resto, il Giudice non può modificare l’accordo intervenuto tra le parti ai fini della definizione del procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., dovendo risalire, la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, al
momento della definizione con la sentenza di applicazione di pena, divenuta definitiva in data 22 settembre 2023.
In ogni caso, il provvedimento sul punto è privo di motivazione in ordine alla possibilità di applicare, come previsto dall’art. 58 cit., opportune prescrizioni che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è attestata (cfr. Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME Rv. 284925 – 01; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 – 01) nel senso di reputare che la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l’obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.
Si è notato che l’inferenza secondo cui la disposizione di cui all’art. 545, comma 1-bis, cod. proc. pen. non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti risulta confermata da altre disposizioni normative, la cui interpretazione coordinata consente di affermare che il procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, regolato da scansioni in cui il contraddittorio è ancora embrionale, è assistito da autonome garanzie di informazione e di promozione della scelta della pene sostitutive, coerenti con la fluidità della fase processuale e con la natura deflattiva dell’istituto. Invero la scelta e la determinazione della pena concordata e, quindi, della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle par che la esercitano nelle forme indicate dagli art. 446 e 447 cod. proc. pen. secondo uno schema che precede, di regola, l’udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del Pubblico ministero.
In particolare, l’art. 447, comma 1 secondo, periodo cod. proc. pen. stabilisce che “nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia
riparativa” e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l’indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive.
Inoltre, l’art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen., anch’esso introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 con l’art. 25, prevede espressamente che l’accordo possa riguardare l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. al fine “di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative”; peraltro nessun richiamo risulta operato dalla suddetta disposizione, espressamente riservata al procedimento di applicazione della pena su richiesta, agli obblighi informativi di cui all’art. 545-bis comma 1, cod. proc. pen., palesando a maggiore ragione l’autonomia del procedimento che conduce all’applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al giudizio ordinario ove la pena, in caso di condanna, è determinata dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.1.Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi che, nella specie, il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dall’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e che non abbia potuto usufruire della relativa disciplina, atteso che la disposizione in oggetto non è applicabile al procedimento che conduce all’applicazione della pena su richiesta di cui all’art. 444 e ss. cod. proc. pen., assistita da una propria disciplina tesa a valorizzare, anche in relazione al ricorso all’applicazione di misure sostitutiva della pena detentiva, l’accordo negoziale dei contraddittori (cfr. Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo).
Invero, il giudice del procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen. può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge n. 689 del 1981 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l’accoglimento e il rigetto della richiesta.
2.2. Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che, pur avendo richiamato, il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, un procedimento che non si applica al rito speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., questi era tenuto, comunque, ex art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., a esercitare i poteri officiosi previsti dall’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., onde poter decidere sulla sostituzione della pena detentiva nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative.
Il Collegio rileva, sotto tale profilo, che non risulta dalla motivazione della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti (cfr. p. 16) se, prima
di ammettere le parti alla pena oggetto di patteggiamento con pena sostituita, il Giudice per le indagini preliminari, ex art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. abbia deciso le modalità di esercizio di questa, ponendo in essere i poteri ufficiosi di cui è titolare anche per quanto concerne il programma, essendosi limitato ad ammettere il cd. patteggiamento come concordato tra le parti, con la proposta sostituzione. Anzi, l’udienza prevista riguarda la specificazione di una pena sostitutiva già ammessa, con sentenza irrevocabile, rispetto alla quale il dispositivo fa riferimento all’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Sicché,. si deve concludere nel senso che, una volta ammesso il rito speciale e pronunciata la sentenza, la revoca della pena sostitutiva può intervenire soltanto per la violazione delle prescrizioni e degli obblighi connessi a detta pena sostitutiva (nella specie lavoro di pubblica utilità), già ammessa ma che il medesimo giudice deve ancora assegnare.
Dunque, va affermato il principio secondo il quale al Giudice dell’esecuzione non è consentito revocare l’ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex art. 444 cod. proc. pen. perché, così come è previsto per l’applicazione della pena concordata tra le parti, il giudizio sull’ammissibilità della sostituzione e sul tipo di pena sostitutiva è già stato espresso ed è irrevocabile (cfr. art. 61 legge n. 689 del 1981), essendo consentita la revoca solo per inosservanza delle prescrizioni (artt. 66 e 72 legge n. 689 del 1981).
È, infine, appena il caso di osservare che non può ritenersi che la sopravvenuta emissione nei confronti dell’imputato di misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, comporti la revoca della pena sostitutiva concordata ex art. 444 cod. proc. pen., integrando violazione in re ipsa delle prescrizioni in quanto dette prescrizioni connesse alla pena sostitutiva applicata con sentenza definitiva non risultano mai assegnate.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché il Giudice del rinvio individui le prescrizioni imposte al condannato, con la precisazione che soltanto la violazione di dette prescrizioni può essere causa di revoca della pena sostitutiva concordata tra le parti.
P. Q . M .
LI] GLYPH Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli z GLYPH O , Rì a br.s < (t c n 4 IN atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cassino per l'ulteriore · et i corso.
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Così deciso, il 16 ottobre 2024
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