Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 17/01/2024 della Corte di Appello di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME, condannato per il delitto di furto aggravato con sentenza del 16/06/2022, irrevocabile dal 27/04/2023, alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed € 150 di multa, formulava in data 22/05/2023 istanza ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., invocando la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 17/01/2024, rigettava la richiesta, sul rilievo che «l’istante è gravato da numerosi precedenti penali dei quali sei precedenti penali per furto tentato o consumato anche in concorso; che quindi ai sensi dell’art. 59 L. 689/1981 la sostituzione della pena non può essere disposta atteso che l’istante è stato appunto condannato per ben più di due volte per reati della stessa indole ed ha commesso il reato nell’ultimo decennio dai precedenti».
Il difensore di COGNOME NOME ha presentato ricorso per cessazione avverso l’indicata ordinanza, articolando due motivi con i quali deduce la violazione degli artt. 53, 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, che non annoverano tra le cause ostative alla sostituzione della pena detentiva quelle che i giudici romani hanno posto a fondamento del loro provvedimento, essendo stata, altresì, del tutto pretermessa la valutazione dei parametri dettati dall’art 133 cod. pen., dei quali il giudice deve necessariamente tenere conto al fine di stabilire la gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e di decidere sull meritevolezza dell’invocata sostituzione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, che, riguardando un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, avrebbe dovuto dare applicazione – in ossequio alla disposizione transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 alle più favorevoli norme previste dal capo III della legge n. 689 del 1981, che non prevedono tra le cause ostative alla sostituzione della pena quelle valorizzate dai giudici romani
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a reputare ostativi i precedenti penali del condannato, viola le disposizioni, evocate in ricorso, di cui agli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ed invero, le indicate norme, e la seconda in particolare, non indicano la recidivanza tra le condizioni soggettive ostative alla sostituibilità delle pene detentive brevi: è vero che di essa si può tener conto ai sensi dell’art. 133 cod. pen., integralmente richiamato dall’art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981, ma la disposizione in parola impone di effettuare una valutazione complessiva della gravità del reato e della capacità a delinquere del condannato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – che va ribadito anche a seguito delle modifiche apportate all’istituto dalla c.d. riforma Cartabia – la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in
considerazione, tra l ‘altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostìco alla luce dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., la conclusione raggiunta, avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, COGNOME, Rv. 191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibile muovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Gelati, Rv. 189611).
Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all ‘impiego dei richiamati criteri legali, il giudice di merito ha l’obbligo di informare ad essi la prop valutazione e di darne conto in motivazione, ed il sindacato di questa Corte sul punto può essere esercitato nei consueti termini di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato presta il fianco alle censure svolte in ricorso, avendo la Corte territoriale escluso la sostituibilità della pena in virtù dei plurimi precedenti penali del condannato; a norma dell’art. 133, comma secondo, cod. pen. la capacità a delinquere avrebbe dovuto essere desunta anche dagli altri elementi, diversi dall’unico considerato e riconducibile alla previsione di cui sub n. 2) dell ‘ appena citata norma, rispetto ai quali la Corte territoriale non ha espresso alcuna valutazione, così come manca qualsiasi valutazione sulla gravità del reato.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
D annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appe* di Roma. GLYPH R < ca 2 .4 u) P Così deciso il 08/05/2024 GLYPH -5- , : ct .:- P O