Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila dell’8 giugno 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni inviate tramite “pec” dalla difesa, con le quali è stata ribadita la fon delle censure esposte dal ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale Corte di appello di L’ Aquila per un verso ha confermato la condanna, irrogata al predetto d Tribunale di Pescara, alla pena di dieci mesi di reclusione per i fatti di resistenza a pu ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, uniti dal vincolo della continuazione, ascritt sua responsabilità; per altro verso, all’esito del meccanismo processuale previsto dall’alt 545 bis cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con q pecuniaria, sollecitata nell’interesse dell’imputato nel corso del giudizio di appello in s conclusioni.
2.Con il ricorso si contrasta la decisione gravata limitatamente alla sola esclusione d sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria sollecitata dalla difesa. adduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte del merito avrebbe escluso la sostituzione:
-facendo leva su un erroneo richiamo al tenore dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei su portato previgente alla novella apportata con il d.lgs. n. 150 del 2022 siccome imposto dal dichiarazione di illegittimità costituzionale resa con la sentenza della Corte Costituzionale del 2022, quando, di contro, la misura della pena pecuniaria sostitutiva andava piuttos determinata alla luce delle indicazioni ora contenute nell’art.56-quater della citata legge n. per come introdotto dalla parimenti richiamata novella apportata dal d.lgs. n. 150 del 2022;
ritenendo apoditticamente opaca la situazione reddituale prospettata dall’imputato, tale d impedire la puntuale determinazione della misura della pena pecuniaria da applicare in via sostitutiva;
omettendo di considerare la possibilità di determinare, nel minimo, il parametro conversione della pena detentiva in pecuniaria proprio in ragione delle disagiate condizio economiche del ricorrente, attestate dalla documentazione allegata alla richiesta di applicazion della pena sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita l’accoglimento e impone l’annullamento c:on rinvio della sentenza gravata ticm12) limitatamente al solo profilo della sostituzione della pena detentiva irrog l’unico devoluto ‘dall’impugnazione.
La Corte del merito, nel pervenire alla conclusione contragtata dal ricorso, ha, i primo luogo, rimarcato l’opacità del dato documentale allegato dall’imputato a sostegno dell propria condizione economica (il modello ISEE attestante un reddito di poco inferiore ai 250 euro), perché poco compatibile con le informazioni acquisite dai Carabinieri(che darebbero cOnto di acquisti recenti operati dal COGNOME, malgrado una formale incapienza reddituale e l’assenz di impegni lavorativi). E tanto viene valorizzato in funzione di una ritenuta impossibilità Corte di operare una valutazione congrua e proporzionata rispetto alla determinazione del valore giornaliero sostitutivo della pena pecuniaria da applicare in luogo di quella detentiva.
Per altro verso, si è altresì evidenziato che tale ultimo valore di commutazione n potrebbe che essere agganciato a quello indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022 nel determinare la illegittimità costituzionale del previgente disposto dell’ad 53 d legge n. 681; e si è ritenuto, in conseguenza, che facendo riferimento a tale valore e considera la pena detentiva irrogata e le condizioni economiche del ricorrente, l’applicazione della pe sostituiva nel caso porterebbe ad una sanzione non coerente alle finalità rieducative e preventiv
proprie della sanzione da adottare.
COGNOME Ciò premesso, le argomentazioni spese nel rigettare la richiesta di sostituzion della pena detentiva irrogata in primo grado con la pena pecuniaria sollecitata dalla difesa, so affette da più vizi, sia sul piano della linearità del percorso argomentativo tracciato, versante della corretta applicazione del dato normativo di riferimento.
3.1. COGNOME In primo luogo, è evidentemente erroneo il riferimento al previgente disposto dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel suo tenore rivisto all’esito della sentenza n. 2022, nel determinare il parametro di conversione attraverso il quale commutare la pena detentiva in pecuniaria.
Gli indici di riferimento per la determinazione del valore giornaliero della pena pecunia da sostituire nel caso erano e sono quelli, chiaramente diversi, offerti dall’art. 56.quater medesima legge, cosi come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore all’epoca della relat valutazione.
Di contro, l’indicazione emergente dalla citata sentenza della Consulta (quanto all determinazione,:nel minimo, della misura giornaliera di conversione in euro 75, all’epoca ricavat in via di tertium comparationis, dall’allora vigente disposto di cui all’art 459 comma 1 bis cod. proc. pen., non a caso, nel suo portato attuale, ora modificato, armonizzandone il contenuto i termini coerenti all’attuale disposto dell’art. 56-quater citato), non di può di certo valere quale standard interpretativo predefinito sul quale modulare, nel minimo, l’opera di commutazione sottesa alla chiesta sostituzione: ragionando nei termini tracciati dalla decisione impugna infatti, si neutralizzerebbe a monte il compito, ora assegnato al giudice della cognizione meglio attagliare al caso di specie il portato della pena pecuniaria da applicare in sostituzi all’interno dell’ampia forbice valutativa assentita dalla attuale disciplina di riferimento coniugare, nella maniera più opportuna, l’intervento punitivo da comminare alla luce dell complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucle familiare.
3.2. Il ra 7 gionamento tracciato dalla Corte del merito è, poi, certamente contraddittorio 10323)5/jper un verso r si sostiene che la “opacità” dei dati offerti dalla difesa, filtrati alla lu emergenze di indagine svolte sul punto e acquisite agli atti, sarebbe ostativa ad una puntua individuazione del valore corretto di conversione sulla base del quale operare la sostituzione; p altro verso, si perviene comunque alla determinazione del metro di conversione giornaliera, utilizzando il citato, erroneo, riférimento standardizzato, individuato nel . minimo proprio della previgente normativa, per poi recuperare la situazione reddituale prospettata dal ricorrente, co da pervenire alla conclusione che, operando in tal modo, la pena comminata/sarebbe stata certamente sproporzionata alle capacità reddituali dell’imputato, considerando la misura dell pena detentiva irrogata.
3.2.1.Vi è, tuttavia, che tale percorso logico sconta innanzitutto l’incertezza sulla eff rilevanza da ascrivere alle produzioni difensive dirette a rappresentare la condizione economica dell’imputato, nn essendo chiaro se le stesse possano essere recuperate o meno nell’ottica della
puntuale individuazione del riferimento oggettivo al quale ancorare il giudizio valutativo occupa.
3.2.2. Di più.
Il percorso logico-giuridico seguito dalla decisione gravata non convince per altri e anco più radicali motivi.
Per un verso, infatti, pare agitare il recupero del requisito della solvibilità dell’ nella valutaziode, in termini ostativi, dei presupposti funzionali alla sostituzione dell detentiva con la pena pecuniaria; e ciò in termini di immediato contrasto con le indicazion principio offerte da questa Corte sin dalla sentenza delle sezioni unite-Gagliardi del 2010 24476 del 22/04/2010, Rv. 247274) 1 in forza delle quali “la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981 è consentita anche relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto l presunzione di inadempimento, ostativa, in forza del secondo comma dell’articolo citato, s riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizi (semidetenzione o libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non preve alcuna prescrizione particolare”.
Principio, questo, ribadito da altre successive pronunce conformi (Sez. 4, n. 37533 de 09/06/2021, Rv. , 281928; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016′ Rv. 2666:39; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014′ kv. 260333), tuttora valido a seguito della revisione della disciplina delle p sostitutive ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 ( in termini, Sezione 2, n. 9397 del 1/2/2 vieppiù considerando che proprio l’importo ora previsto dall’art. 56.quater citato i nel determinare il minimo tasso di conversione giornaliero, consente all’interprete di declinare al meglio il pr potere discrezionale e di accedere ad una determinazione della pena sostitutiva che, alla luc delle condizioni economiche dell’imputato, possa comunque garantire il rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione comunque connesse all’applicazione della pena, anche di quella pecuniaria.
3.2.3. Né, infine, l’eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell’imputato, se d caso emergente da allegazioni non convincenti rese dalla difesa, può ritenersi di per sé ostativ a monte, della sostituzione.
Piuttosto,. proprio i poteri di indagine ascritti al giudice, oggi incanalati nel partico eventuale percorso processuale di cui all’ultimo periodo del primo comma 545-bis cod. proc. pen. interno al giudizio di cognizione, consentiranno di ovviare a tali possibili disto allegazioni difensive e emergenze acquisite d’ufficio, garantendo un esercizio quanto più coerente e puntuale del relativo potere discreziond ) el bsì da rapportare al meglio la pena da irrogare alle effettive connotazioni economiche e patrimoniali dell’imputato all’uopo accertat
Si impone, in coerenza, un nuovo esame di merito sul punto, ferma la acquisita definitività del giudizio di responsabilità penale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiVa e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Visto l’art 624 cod. proc. pen. dichi irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imput
Così deciso il 28 Maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente