Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto della mancata sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 20 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, applicava a COGNOME NOME, escluso l’aumento di pena per la recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena, già ridotta per il rito, di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen, 291 bis e 291 ter commi 1 e 2 lett. c) del d.p.r. n. 43/1973, 648 e 474 comma 2 cod. pen..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge per
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 5 bis della legge n. 689/1981, introdotto dall’art. 71 del d. Igs. n. 159/2022.
Assumeva, in particolare, la difesa che il giudice aveva errato nel rigettare la richiesta, avanzata in udienza personalmente dall’imputato, di accesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, motivando tale rigetto con la sussistenza di precedenti penali a carico dell’COGNOME, considerato che ciò non costituiva una preclusione alla detta sostituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ciò premesso, osserva la Corte che la consultazione degli atti, e in particolare del verbale di udienza del 20 febbraio 2024, consente di apprezzare che il ricorrente aveva espresso un mero consenso all’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (“Gli imputati … acconsentono all’applicazione della sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità.”), così che detta applicazione non è stata fatta rientrare dalle parti nel fuoco dell’accordo avente ad oggetto l’applicazione della pena.
Peraltro nel caso in esame il giudice ha respinto correttamente la richiesta di sostituzione della pena, facendo espresso riferimento all’esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente (v., in proposito, Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853 – 01, secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024