Pena Sostitutiva e Patteggiamento: Quando è Possibile?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a chiarire i confini applicativi delle pene sostitutive, con particolare riferimento al rito speciale del patteggiamento. La decisione sottolinea una differenza fondamentale tra il giudizio ordinario e l’applicazione della pena su richiesta delle parti, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. Comprendere questa distinzione è cruciale per definire le strategie processuali, poiché la possibilità di accedere a una pena sostitutiva nel patteggiamento dipende da presupposti specifici e non automatici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato con sentenza di patteggiamento per la detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge: a suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di dargli l’avviso previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale. Tale avviso informa l’imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione alternativa. Secondo la difesa, questa omissione gli avrebbe precluso l’accesso a una pena meno afflittiva del carcere.
La Questione Giuridica sulla Pena Sostitutiva Patteggiamento
Il nucleo della controversia riguarda l’applicabilità dell’articolo 545-bis c.p.p. al rito del patteggiamento. Questa norma, introdotta per favorire le misure alternative alla detenzione, prevede che il giudice, prima di leggere il dispositivo, avvisi l’imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni. Il punto sollevato dal ricorrente era se questa garanzia procedurale dovesse estendersi anche a chi sceglie il rito alternativo del patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una motivazione chiara e in linea con la propria giurisprudenza consolidata. I giudici hanno stabilito un principio netto: la procedura descritta dall’art. 545-bis c.p.p. è stata concepita esclusivamente per il giudizio ordinario.
La logica di questa distinzione risiede nella natura stessa dei due riti:
1. Nel giudizio ordinario: L’imputato conosce l’entità esatta della pena solo al momento della lettura del dispositivo della sentenza. È in quel preciso istante che, venendo a conoscenza della condanna, può valutare se prestare o meno il consenso alla sostituzione della pena.
2. Nel patteggiamento: La pena non è una sorpresa finale, ma il risultato di un accordo preventivo tra l’accusa e la difesa. L’essenza del rito è proprio la concorde determinazione della sanzione. Pertanto, se le parti intendono avvalersi di una pena sostitutiva, devono includerla espressamente nell’accordo di patteggiamento. Il giudice non può, d’ufficio e successivamente, applicare una pena sostitutiva che non sia stata oggetto della negoziazione tra le parti.
La Corte ha ribadito che il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive previste dalla legge solo se tale sostituzione è stata specificamente concordata. In assenza di un accordo in tal senso, il ricorso che lamenta la mancata attivazione d’ufficio di tale procedura è privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio procedurale: chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che ogni aspetto della pena, inclusa la sua eventuale sostituzione, deve essere negoziato e definito nell’accordo da sottoporre al giudice. Non è possibile sperare in un intervento correttivo o integrativo del giudice in un secondo momento.
Di conseguenza, la difesa ha l’onere di valutare sin dall’inizio la possibilità di richiedere una pena sostitutiva e di farla diventare parte integrante dell’accordo con il Pubblico Ministero. La decisione della Cassazione serve da monito: la scelta del rito processuale condiziona in modo determinante non solo l’entità della pena, ma anche la sua tipologia e le modalità di esecuzione. La pena sostitutiva nel patteggiamento rimane una via percorribile, ma solo se costruita all’interno del dialogo negoziale tra le parti, e non come un’opzione attivabile d’ufficio dal giudice.
È possibile ottenere una pena sostitutiva dopo un patteggiamento se non era prevista nell’accordo iniziale?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel rito del patteggiamento, qualsiasi pena sostitutiva deve essere espressamente inclusa nell’accordo tra imputato e pubblico ministero. Il giudice non può applicarla d’ufficio in un momento successivo.
L’avviso del giudice sulla possibilità di pene sostitutive, previsto dall’art. 545-bis c.p.p., si applica anche al rito del patteggiamento?
No. Tale avviso è previsto solo per il giudizio ordinario, dove l’imputato scopre l’entità della pena solo alla lettura della sentenza. Nel patteggiamento, la pena è già nota e concordata in anticipo, rendendo superfluo e non applicabile tale avviso.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si basava su un’errata interpretazione della legge. L’imputato ha tentato di applicare al patteggiamento una norma (l’art. 545-bis c.p.p.) che la giurisprudenza consolidata ritiene applicabile solo al giudizio ordinario, rendendo il motivo di ricorso infondato in diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 31/03/1969
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE
[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 37044/24
Rilevato che a NOME COGNOME è stata applicata la pena concordata tra le parti per la detenzione di rilevanti quantitativi di hashish (capi A e B);
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge e il vizio motivazione perché il Giudice non aveva fatto gli avvisi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e non era stata data la possibilità di accedere a una pena sostitutiva;
Rilevato che il ricorso è da trattarsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come modifica dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deducendo la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel qua solo a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato conosce l’entità della pena e può valut se esprimere o meno il consenso alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 2, n. 50010 de 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925 – 01; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente