Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE
[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che a NOME COGNOME è stata applicata la pena concordata tra le parti per la detenzione di rilevanti quantitativi di hashish (capi A e B);
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge e il vizio motivazione perché il Giudice non aveva fatto gli avvisi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e non era stata data la possibilità di accedere a una pena sostitutiva;
Rilevato che il ricorso è da trattarsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come modifica dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deducendo la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel qua solo a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato conosce l’entità della pena e può valut se esprimere o meno il consenso alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 2, n. 50010 de 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925 – 01; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente