Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 29632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Francavilla Fontana (BR) il 13/06/1986
avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribu Brindisi.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera
COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tri Brindisi applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali a lui ascr complessiva di anni due e mesi sei di reclusione. Ne disponeva, altresì, la conda refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla costituita part
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME per il tramite del difensore fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, deducendo:
violazione di legge, in relazione all’art. 71 del d.lgs del 10 ottobre 2022 n. 1 di motivazione per omissione per non avere il Giudice di merito provveduto – nonost l’assenza di cause ostative- ad applicare una delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. non essendovi bisogno di una richiesta di parte.
Il procedimento è stato trattato alla odierna udienza in camera di consiglio. Il ministero ha depositato conclusioni scritte, riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
1.1. Il ricorrente censura la sentenza sotto il duplice profilo della violazione d d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e del vizio di motivazione per omissione. Si tratta d deducibili in questa Sede, dal momento che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.- dis contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «sol motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correla richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della misura di sicurezza» (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Innran, Rv. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/ Oboroceanu, Rv. 272014).
1.2. E’ il caso poi di osservare come – a seguito delle modifiche introdotte all comma 1, cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, entrato in vigore il 30 2022, in data antecedente, dunque, l’udienza nel corso della quale le parti hanno ra l’accordo sull’applicazione della pena – anche l’applicazione di una pena sostitut rientrare nel patto processuale. Dunque, solo ove le parti abbiano indicato specifi prescrizioni ed obblighi, è consentito al giudice del patteggiamento applicare all’imp pena sostitutiva concordata. In caso contrario, il giudice deve sospendere il processo e ad altra udienza, dandone avviso alle parti ed all’ufficio di esecuzione penale competente (art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.), al fine di determinate contenuto fisionomia della pena sostitutiva.
In definitiva, in caso di patteggiamento, il giudice può disporre la sostituzione d detentive brevi, laddove essa costituisca oggetto dell’accordo processuale, non avendo, contrario, altra alternativa tra l’accoglimento e il rigetto della richiesta (ex multis, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombard
Rv.284978). Tale esegesi è anche avvalorata dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 15
si evince che l’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso tra le parti, sia pure in termini generali, costituisce il necessario presupp
sostituzione della pena detentiva breve e/o per l’eventuale differimento dell’udienza dell’art. 448,
comma
1
– bis, cod. proc.
pen.
1.3. Nel caso in esame, il Giudice dell’udienza preliminare – non disponendo la sosti ex
art. 20
bis cit. per assenza di specifico accordo tra le parti – ha correttament
regula iuris.
applicazione dell’affermata
2. Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di e
3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende, tenuto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che
è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in c determinazione della causa di inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/08/2025.