Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3085 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIOSSASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizioni, conclusioni ribadite con memoria e conclusioni scritte del 07/11/2023.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24/01/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 01/03/2021 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 64 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il COGNOME deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.2. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omessa in relazione alla richiesta tempestivamente formulata dal difensore e procuratore speciale del NOME finalizzata ad ottenere la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva, mediante atto inviato a mezzo pec in data 16/01/2023, regolarmente ricevuto, non richiamato in alcun modo nell’ambito della intestazione e motivazione della sentenza di appello; né alcun avviso è stato dato a seguito di tale richiesta ai sensi dell’art. 545-bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata.
Con note del 07/11/2023 la difesa ha ribadito le proprie istanze e si è associata alle conclusioni della Procura generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la decisione sul punto.
Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alla tipologia del vizio dedotto, è emersa la effettiva presentazione da parte del ricorrente, anche mediante il suo procuratore speciale, di istanza al fine di ottenere la sostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva. Tale istanza, tuttavia, non è stata presa in considerazione dalla Corte di appello (si veda in tal senso la procura speciale del 16/01/2023 e l’esplicita richiesta articolata in pari data, nonché le conclusioni scritte trasmesse in data 24/01/2023, che richiamavano e ribadivano le richieste anche quanto alla richiesta sostituzione del 16/01/2023).
Come correttamente osservato anche dal Procuratore generale la Corte di Appello di Torino ha del tutto omesso di menzionare tale richiesta nella sentenza impugnata, senza che sia stato dato alcun avviso ex art. 545bis cod. proc. pen.
La richiesta in questione è stata legittimamente proposta ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in appello seppure per la prima volta. Difatti i non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021). Inoltre, l’art. 95 del d.l. 150 del 2022 intitolato “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi” ha disposto che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
La Corte di appello avrebbe dunque dovuto considerare tale istanza, valutare nell’ambito della propria discrezionalità la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti la sostituzione, dando esplicito avviso secondo la previsione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva ex art. 545bis cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la decisione sul punto.
Così deciso il 14 novembre 2023.