Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24307 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
IRENE SCORDAMAGLIA
UP – 11/06/2025
R.G.N. 10438/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Georgia il 12/04/1983 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a in Georgia il 07/09/1984 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 20/05/2025 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME riconosciuti responsabili del delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (fatto commesso in Valeggio sul Mincio in data 25 febbraio 2014), ha ridotto la pena irrogata a COGNOME ad anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con conferma nel resto.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il medesimo difensore e con comune atto d’impugnazione. Affidandosi ad un unico motivo, hanno denunciato l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare formulata, per entrambi gli imputati, alla prima udienza utile in appello, dal momento che non era stato possibile formulare motivo di gravame al riguardo essendo stato questo presentato ben prima dell’introduzione delle sanzioni sostitutive ad opera della cd. ‘Riforma Cartabia’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
¨ meritevole di accoglimento il solo ricorso nell’interesse di GLYPHNOME COGNOME mentre deve essere dichiarato inammissibile quello nell’interesse di NOME COGNOME
Va, preliminarmente, rilevato che dal verbale dell’udienza del 23 settembre 2024 (allegato al ricorso), nel corso della quale si Ł celebrato il giudizio di appello nei confronti dei ricorrenti, emerge come la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia stata avanzata dal difensore del solo NOME COGNOME che ha «dimesso documentazione» a sostegno, non anche dal difensore di NOME COGNOME che si Ł limitato a riportarsi ai motivi di appello.
Ne viene che l’eccezione, formulata nell’interesse di NOME COGNOME di omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, Ł inammissibile.
La stessa eccezione Ł, invece, fondata per quanto riguarda GLYPHNOME COGNOME.
La riscontrata assenza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare avanzata nell’interesse del menzionato ricorrente, che ne avrebbe potuto beneficiare essendogli stata irrogata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, configura certamente il vizio di omessa motivazione.
Questa Corte, con orientamento pacifico, ha statuito che, dal combinato disposto di cui agli artt. 545bis , 597, comma 1, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 si desume che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui al citato 95, il giudice di appello Ł tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità a condizione che l’imputato ne abbia fatto richiesta, al piø tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 28575101; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729-01).
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha omesso di provvedere sull’istanza anzidetta, deve essere annullata limitatamente a tale parte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, precisandosi che la responsabilità di GLYPHNOME COGNOME anche ai fini della prescrizione, deve intendersi definitivamente accertata.
S’impone, pertanto: GLYPHquanto a NOME COGNOME l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente GLYPHalla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; quanto a GLYPHNOME COGNOME la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena
sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME