Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME DiegoCOGNOME nato a Correggio il giorno 03/04/1989 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 28/11/2024 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitata mente all’applicazione della pena sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di NOME COGNOME con la quale:
riqualificato il contestato reato di ricettazione in quello di furto ex art. 624 cod. pen., era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela;
era stata affermata la penale responsabilità del l’imputato in relazione all’ulteriore reato di cui all’art. 493ter cod. pen. (indebito utilizzo di una carta di credito di provenienza furtiva con la quale erano stati effettuati due prelievi di denaro contante in data 29 maggio 2017) di cui al capo B della rubrica delle imputazioni, con condanna dello stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva, a pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato con riferimento al reato di cui al capo B di imputazione.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe sul punto prodotto una motivazione solo apparente, non confrontandosi con i rilievi mossi nell’atto di gravame, limitandosi a riprodurre gli argomenti utilizzati dal Tribunale in ordine all’individuazione del soggetto che ha posto in essere l’azione delittuosa , non tenendo conto che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza erano di scarsissima qualità e che il soggetto era ripreso solo di profilo ed indossava occhiali da sole, tanto è vero che la relazione tecnica del RIS di Parma con ri ferimento all’imputato si è conclusa con un giudizio di ‘identificazione probabile’ .
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 95 d.lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria di pene sostitutive, nonché agli artt. 598bis e 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto alla decisione di non poter sostituire la pena della reclusione inflitta all’imputato con quella della detenzione domiciliare.
Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrente di avere tempestivamente presentato alla Corte di appello la predetta richiesta di sostituzione della pena detentiva, unitamente alla procura speciale e ad una certificazione del SerDP presso il quale il Girgenti aveva iniziato un percorso terapeutico, nonché di avere altresì depositato documentazione dalla quale si evince la capacità reddituale del nucleo familiare dell’interessato e la disponibilità dei parenti dello stesso ad ospitarlo presso un’abitazione di Reggio Emilia.
La Corte di appello non avrebbe tuttavia dato risposta a detta richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
La Corte territoriale ha, infatti, dato atto nella sentenza impugnata di avere preso atto delle doglianze difensive ed ha spiegato, con una valutazione di puro merito, conformemente a quanto aveva fatto il Tribunale, le ragioni per le quali ha comunque ritenuto idonei gli elementi raccolti (in particolare la relazione del RIS di Parma) per affermare la penale responsabilità dell’imputato .
Per contro, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, avendo il difensore dell’imputato documentato di avere depositato tempestiva richiesta di sostituzione
della pena detentiva ai sensi dell’art. 20 -bis cod. pen., sanzione sostituiva astrattamente concedibile, alla quale la Corte di appello non ha dato risposta.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in re lazione al reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen.
Così deciso il giorno 1 luglio 2025.