Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18264 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 4942/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il 21/03/1982
avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 17/09/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 12/07/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per il reato di ricettazione alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 55 legge n. 689/1981. Rileva che, pur avendo richiesto con il quarto motivo di appello la sostituzione della pena detentiva con quella della semilibertà prevista dall’art. 55 della legge n. 689/1981, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione; che non può ritenersi configurabile un diniego implicito, atteso che non sussiste nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 59 legge n. 689/1981.
Il ricorso Ł fondato.
Invero, la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione, anche grafica, a fronte di uno specifico motivo di appello, il quarto, che sollecitava la sostituzione della pena detentiva con la sanzione
sostitutiva della semilibertà, ai sensi dell’art. 55 della legge n. 689/1981, non ricorrendo le condizioni ostative di cui all’art. 59 legge n. 689/1981.
NØ possono trarsi dal tessuto motivazionale elementi da cui desumere che la doglianza sia stata implicitamente esaminata, atteso che l’unico riferimento che si rinviene in entrambe le sentenze di merito Ł relativo ai precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato, dato questo di per sØ astrattamente non ostativo, potendolo diventare in concreto, qualora con idonea motivazione siano ritenuti sintomatici di una personalità trasgressiva che non offre garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva.
Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo della pena sostitutiva, con rinvio ad una diversa sezione della Corte di appello di Palermo, affinchØ valuti se sussistono i presupposti per applicare la sanzione sostitutiva richiesta.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva richiesta con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 09/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME