Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natcla EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato che la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dalla condannata di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. 150/2022 (c.d. ‘Riforma Cartabia’);
Rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici non ha accolto la domanda evidenziando che, in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico della odierna ricorrente (anche per evasione violazione delle misure di prevenzione), non era possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto scrupoloso delle prescrizioni connesse alla pena sostituiva d parte sua;
Considerato, quindi, che la ricorrente – pur lamentando la violazione di legge sollecita in modo inammissibile una differente valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dalla Corte territoriale;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.