Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 01ULAXA) nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 dicembre 2023, la Corte d’appello di Ancona ha applicato a COGNOME NOME la pena concordata di anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, in riforma della . sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno, in esito al giudizio abbreviato.
Per quanto di interesse veniva invece disattesa la richiesta di applicazione della pena sostitutiva.
1.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il ricorrente, nella notte del 31 marzo 2023, si rese responsabile di una serie di furti in diverse attività commerciali operanti in San Benedetto del Tronto (capi A, B, C, D), in tal modo violando, inoltre, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio (capo E), che gli era stata applicata.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Il ricorrente ipotizza, con un unico motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione, nella parte in cui la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà.
Il rigetto è stato erroneamente motivato attraverso il richiamo alla mancata allegazione del programma di trattamento, senza invece calibrare la valutazione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., se non richiamando i precedenti penali e la condanna (risalente) per il reato di evasione.
Sul piano procedurale si lamenta, infine, l’inosservanza dell’art. 545-bis cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di fissare una apposita udienza di cui dare avviso alle parti ed all’ufficio di esecuzione penale esterna; ciò, evidentemente, al fine di acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare l’eventuale sostituzione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Ilmotivo con cui si deduce che la Corte territoriale non ha sostituito la ) k pena detentivai è manifestamente infondato, apparendo immune da censure la non illogica valutazione dei giudici di appello secondo cui la pena sostitutiva non avrebbe assicurato il rispetto della relative prescrizioni, né una prognosi positiva circa i futuri comportamenti del ricorrente, 6iò in considerazione della spregiudicatezza mostrata dall’imputato, il quale ha commesso ripetuti furti pluriaggravati in ristretto arco temporale ed in ora notturna, nonostante la contestuale sottoposizione alla misura del foglio di via obbligatorio, e senza che le pregresse condanne, anche specifiche, abbiano sortito effetti deterrenti (in termini, Sez. 7, ord. n. 16250 del 12/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 19493 del 24/04/2024, COGNOME, non mass.).
Sono state altresì valorizzate le pregresse condanne per evasione, quale indicatore prognostico negativo in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni.
Al riguardo occorre ricordare come, pur a seguito delle modifiche introdotte ‘101 dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si 4 ribadito che il giudice, nel valutare la richiesta di pena sostitutiva, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizi riguardo, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Valutazione quindi correttamente ancorata dalla Corte d’appello all’analisi delle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e della personalità del condannato (come già affermato, in relazione al previgente assetto normativo, da Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01).
D’altra parte, il nuovo testo dell’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, continua a richiamare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. quale mezzo al fine di applicare le pene sostitutive, dovendosi stabilire, proprio in forza di ta indicatori, se queste risultano più idonee alla rieducazione del condannato.
La stessa norma esclude, coerentemente, che la pena detentiva possa essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Né il ricorso si confronta compiutamente con gli elementi di fatto valutati dalla Corte per sorreggere il giudizio richiesto dal predetto art. 58, appuntandosi sulla mancanza del programma di trattamento (che invece i giudici di merito hanno segnalato incidentalmente: p. 7), e limitandosi ad affermare l’insufficienza dei restanti indicatori sottoposti a scrutinio.
In questo senso ,‹ il motivo pecca anche di specificità.
Quanto alla pretesa inosservanza della legge processuale, la doglianza è infondata.
Venendo in gioco l’esercizio di un potere discrezionale, l’omessa formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., subito dopo la lettura del dispositivo, non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710-01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01).
L’avvio del subprocedimento, dunque, presuppone che il giudice abbia ritenuto i presupposti per accedere alla sostituzione; solo in caso positivo, infatti al fine di decidere sulla richiesta, sulla scelta della pena sostitutiva e su determinazione degli obblighi e delle relative prescrizioni, egli “può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutt le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato” (art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.).
In ogni caso, questa Corte ha ripetutamente affermato l’inapplicabilità dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. al concordato in appello, in ragione dell’assimilabilità degli istituti del patteggiamento in primo ed in secondo grado (Sez. 4, n. 17471 del 26/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 8219 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 645 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024
I Consigr re estensore
Il Presidente