Pena Sostitutiva e Rischio di Recidiva: Quando i Precedenti Contano
La concessione di una pena sostitutiva al posto della detenzione è una delle questioni più delicate nel diritto penale, poiché bilancia la necessità di punire il reo con l’opportunità di favorirne il reinserimento sociale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la valutazione dei precedenti penali e la conseguente prognosi di reiterazione del reato possono essere un ostacolo insormontabile per accedere a queste misure alternative. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso con violenza sulle cose e su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano confermato la sua responsabilità penale. La difesa, tuttavia, aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20 bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, spingendo l’imputato a presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione in merito al mancato accoglimento della sua istanza.
Il Ricorso e la questione della pena sostitutiva
Il ricorrente ha incentrato il suo motivo di ricorso sulla presunta errata valutazione da parte dei giudici di merito riguardo alla possibilità di applicare una pena sostitutiva. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del diniego, violando così le norme che regolano l’applicazione delle pene alternative alla detenzione.
Tuttavia, l’argomentazione difensiva si è rivelata inefficace perché non ha colto il vero fulcro della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il punto centrale della motivazione della Cassazione è che l’appellante non si è confrontato con la reale ratio decidendi della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, non aveva negato la pena sostitutiva entrando nel merito delle modalità di applicazione, ma aveva basato il suo rigetto su un’altra, e decisiva, considerazione: la prognosi di reiterazione del reato.
I giudici di merito avevano fondato questa prognosi negativa sui precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti rappresentano uno dei criteri di valutazione previsti dall’art. 133, comma 2, n. 2 del codice penale, applicabile anche alla scelta di una pena sostitutiva grazie al rinvio operato dall’art. 58 della Legge 689/81. In pratica, la Corte d’Appello ha ritenuto che il passato criminale dell’imputato indicasse una probabilità concreta che egli commettesse nuovi reati, rendendo così inopportuna la concessione di un beneficio come la pena sostitutiva. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché ignorava completamente questo snodo logico-giuridico, concentrandosi su aspetti che la corte inferiore non aveva nemmeno preso in esame.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alle pene sostitutive non è un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice che deve tenere conto della personalità del reo e del rischio di recidiva. I precedenti penali non sono un mero dato anagrafico, ma un elemento cruciale per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell’imputato. Un ricorso che non affronta la specifica motivazione del giudice sul punto della pericolosità sociale, basata su elementi concreti come i precedenti, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito: la valutazione della personalità dell’imputato, ai sensi dell’art. 133 c.p., rimane un pilastro centrale del sistema sanzionatorio penale.
È possibile ottenere una pena sostitutiva anche se si hanno precedenti penali?
No, o quantomeno è molto difficile. La decisione chiarisce che i precedenti penali sono un elemento fondamentale per il giudice al fine di valutare la probabilità che l’imputato commetta nuovi reati. Se questa prognosi è negativa, la richiesta di una pena sostitutiva viene legittimamente rigettata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano la vera ragione della decisione della Corte d’Appello (la cosiddetta ratio decidendi). L’appello si concentrava sulle modalità di sostituzione della pena, mentre la Corte aveva negato il beneficio basandosi sulla prognosi di reiterazione del reato, un punto che il ricorrente aveva completamente trascurato.
Quali criteri usa il giudice per concedere o negare una pena sostitutiva?
Sulla base di questa ordinanza, un criterio determinante è la valutazione della personalità e della pericolosità sociale dell’imputato, come previsto dall’art. 133 del codice penale. In particolare, il giudice analizza i precedenti penali per formulare una prognosi sulla probabilità che l’individuo torni a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 08/09/2000
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
30623/2021 1 Rel. COGNOME – Ud. 27.11.2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen. – è manifestamente infondato, perché non si confronta con quanto dichiarato dalla Corte di merito, che non è entrata nel merito della possibilità e delle modalità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma ha rigettato la richiesta sulla base di un’altra, trascurata ratio decidendi, vale a dire quella legata alla prognosi di reiterazione, fondando quest’ultima sui precedenti penali, che rappresentano uno dei criteri di cui all’art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen., utilizzabile – secondo il rinvio operato dall’art. 58 L. 689/81 – anche con riguardo alla valutazione e alla scelta di una pena sostitutiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 27 novembre 2024
Il consigliGLYPH estensore