Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, del foro di Cremona, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Cremona – in esito al giudizio abbreviato – aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della detenzione a fini di cessione di 1,58 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, NOME veniva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.
Per quanto di diretto interesse, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, l’imputato, mentre era in regime di detenzione domiciliare per altra causa, contattava i vigili del fuoco di Cremona per la messa in sicurezza di una finestra del vano scala di un edificio.
Al termine dei lavori, ritenendo di doversi sdebitare, aveva offerto al caposquadra lo stupefacente di cui alla imputazione, prelevato da un barattolo di plastica che conservava nel soggiorno di casa.
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità veniva disattesa, avuto riguardo alla pessima biografia penale (anche con precedenti specifici e con una condanna per il reato di evasione), ed alla violazione della misura alternativa in corso di esecuzione al momento dei fatti.
Inoltre, la dichiarazione di disponibilità della cooperativa (con riguardo ad una convenzione che faceva riferimento solo alle persone condannate per reati di competenza del giudice di pace o per violazioni al codice della strada) non era corredata da uno specifico mansionario, che consentisse di valutare la portata rieducativa della prestazione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.
Secondo il ricorrente i giudici bresciani – dopo aver rigettato la richiesta di concordato con applicazione della sanzione sostitutiva – hanno immotivatamente disatteso anche la ulteriore richiesta, senza peraltro valutare la documentazione prodotta durante il giudizio di appello, a riprova del processo di risocializzazione compiuto (relazione della cooperativa RAGIONE_SOCIALE, presso la quale il ricorrente aveva svolto l’attività richiestagli con profitto e diligenza; relazione Associazione cit dell’uomo circa la positiva partecipazione del ricorrente ad attività di volontariato; contratto di lavoro; relazione conclusiva dell’U.e.p.e. e sentenza di non doversi
procedere per l’estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova).
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
Le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha chiesto, invece, l’annullamento della sentenza impugnata, segnalando come gli elementi offerti dalla difesa fossero «rappresentativi di una condizione di attuale presumibile risocializzazione dell’imputato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il motivo, con cui si deduce che la Corte territoriale non ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato, apparendo immune da censure la non illogica valutazione dei giudici di appello secondo cui la pena sostitutiva non avrebbe assicurato il rispetto della relative prescrizioni, né una prognosi positiva circa i futuri comportamenti del ricorrente, ciò in considerazione della spregiudicatezza mostrata dall’imputato, il quale ha proseguito le attività illecite (offrendo lo stupefacente a dei vigili del fuoc nonostante la contestuale sottoposizione alla detenzione domiciliare (poi revocata), e senza che le pregresse condanne, anche specifiche, abbiano sortito effetti deterrenti (in termini, Sez. 7, ord. n. 16250 del 12/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 19493 del 24/04/2024, COGNOME*, non mass.).
E’ stata altresì valorizzata la pregressa condanna per evasione, quale indicatore prognostico negativo circa il rispetto delle prescrizioni.
Pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si è quindi ribadito che il giudice, nel valutare la richiesta di pena sostitutiva, vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
D’altra parte, il nuovo testo dell’art. 58 legge n. 689/1981 continua a richiamare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. quale mezzo al fine di applicare le pene sostitutive, dovendosi stabilire, proprio in forza di tali indicatori, se ques risultano più idonee alla rieducazione del condannato.
La stessa norma esclude, coerentemente, che la pena detentiva possa essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Né il ricorso si confronta compiutamente con gli elementi di fatto valutati dalla Corte, e con la loro attitudine a sorreggere il giudizio richiesto dal predetto art 58.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, in ragione della natura dei motivi dedotti e dunque dei connessi profili di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024