Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sete le conclusioni del PG O • ( j GLYPH €.o GLYPH C.00 tt }t ett( “t; (493-0.3 I
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 16 maggio 2023 il Tribunale di Benevento – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da NOME COGNOME, tesa ad ottenere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare ( sensi dell’art. 95 d.lgs. n.150 del 2022) in riferimento alla pena inflitta (ann reclusione, per il delitto di usura) con sentenza divenuta irrevocabile in data marzo 2023.
In motivazione si evidenzia che il NOME è gravato da numerosi e gravi precedenti anche specifici, il che non consente la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in punto di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo recidiva. Si evidenzia, inoltre, l’assenza di idonea documentazione circa l’esisten di adeguate fonti di reddito.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente muove dalla considerazione per cui la domanda è stata respinta pe la ‘insufficienza’ della documentazione prodotta sulle attuali condizioni di vita. Si duole, in tale ottica, del mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all’ comma 5 cod.proc.pen. ed in particolare della omessa istruttoria preliminare tramite l’UEPE.
2.2 AI secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art.58 legge n.689 del 1981 e vizio di motivazione.
La motivazione circa la inadeguatezza della detenzione domiciliare sarebbe affidata ad una mera formula di stile. Lo spirito della riforma del 2022 sareb manifestamente violato, lì dove l’intento del legislatore sarebbe quello di off una opportunità di risocializzazione evitando la esecuzione inframuraria.
Si rammenta che i fatti oggetto di giudizio si sono esauriti nel 2007 e che ulteriori fatti in esecuzione (con pene di anni quattro e anni tre di reclusione) sono parimenti datati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
3.1 n primo motivo muove da una premessa erronea, quanto alla individuazione della primaria ratio decidendi.
Il nucleo essenziale della decisione reiettiva è infatti rappresentato d valutazione di non idoneità della pena sostitutiva ad assicurare esigenze specialpreventive.
Non vi è pertanto alcuna rilevanza della critica, posto che la valutazione sul «inadeguatezza» della misura proposta rende irrilevante la mancata attivazione dei poteri istruttori.
3.2 Quanto al secondo motivo, il profilo di critica tende ad una non consentit rivalutazione di elementi di fatto.
Va rilevato che-/ se da un lato la previsione di legge di cui all’art. 20 bis cod.pen individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’altro contiene un espresso rinvio a disciplina contenuta nel capo III della legge n.689 del 1981.
Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte ne articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981.
Da ciò deriva che:
sono di certo applicabili, anche nel particolare caso di decisione emessa in sede esecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 9 d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della le n.689 del 1981;
vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di ten conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).
3.3 Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giud investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è prop quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni pe rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» de destinatario della decisione.
Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richied necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capac
di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura d favore.
3.4 Nel caso in esame il richiamo realizzato in motivazione – sia pur sintetico plurimi precedenti per fatti analoghi realizza le condizioni normative inadeguatezza della pena sostitutiva oggetto di proposta e si mantiene nei limi di una opinabilità di giudizio non sindacabile in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi att ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente