Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 luglio 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 25 ottobre 2023, confermava la pena di dieci mesi di reclusione irrogata a NOME COGNOME e rigettava l’istanza di sostituzione della pena irrogata con la misura sostitutiva della detenzione domiciliare.
Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura sostitutiva della pena detentiva irrogata a NOME COGNOME che risultano vagliati dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle emergenze processuali.
Ritenuto che la Corte di appello di Bologna valutava correttamente il compendio informativo acquisito, richiamando l’elevata caratura criminale del ricorrente ed evidenziando, a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «alla luce del curriculum criminale dell’imputato, le sanzioni sostitutive proposte non siano idonee e non assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».
Ritenuto che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell’11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.