Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34380 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34380 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 16/01/2025, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti nel processo a carico di:
NOME COGNOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria contestuale alle conclusi scritte del resistente;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 15 luglio 2025 dal Pubblico ministero, nella person del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 12 settembre 2025 dal difensore dell’imputato resistente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, subordine, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Mantova, nell’applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata tra le parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ad effe speciale, ha sostituito (assecondando anche sul punto l’accordo raggiunto dalle parti) la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 20 bis cod. proc. pen. e comma 1, legge 689/1981, rispetto al reato di rapina aggravata dall’aver commesso il fatto con volto parzialmente travisato (art. 628, commi primo e terzo, n. 1 cod. pen.).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando violazione della legge penale, avendo il Tribunale applicato una pena sostitutiva illegale, avuto riguardo alla fattispecie di reato contestata, come aggravata.
2.1. In particolare, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 59, comma 1, lett. d) legge 689/1981, atteso che la pena sostitutiva applicata (detenzione domiciliare) per il reato d rapina aggravata, nei sensi di cui alla contestazione, deve ritenersi illegale, giacché il reat relazione al quale era stata disposta la sostituzione è compreso nel catalogo dei reati indica all’art. 4 bis della legge 354/1975 (disposizione richiamata dall’art. 59, comma 1, lett. d) le 689/1981), il che rappresenta condizione ostativa espressa alla sostituzione della pena irrogata.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte trasmesse in data 15 luglio ultimo scorso, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio.
Il difensore dell’imputato resistente, con le conclusioni scritte trasmesse in data settembre 2025, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto ricorso del P.g.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
1.1. La condizione ostativa alla sostituzione delle pene detentive, stabilita dall’art. comma 1, lett. d) della legge 689/1981, è collegata al reato indicato in imputazione ed è relativ ad “uno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”, tra cui è compr delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. (art. 4 bis, com 1 ter, I. 354/1975).
Tale assunto ha recentemente ricevuto l’autorevole avallo del Giudice delle leggi, che con sentenza n. 139, depositata il 29 luglio 2025 (in G.U. del 30/07/2025), ha ritenuto non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge 24 novembre 1981, n.. (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall’art. 71, comma 1, lettera g), del decret legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione.
La Corte ha argomentato la ravvisata infondatezza delle questioni sollevate dai giudici comuni toscani valorizzando la discrezionalità del legislatore nella scelta di non consentir l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’artic bis dell’ordinamento penitenziario (cosiddetti “reati ostativi”), pur ricordando che il legislat l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena La Corte -posto che la riforma Cartabia non ha violato i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, che aveva impegnato il Governo ad assicurare il coordinamento tra l’accesso alle nuove pene sostitutive e le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario- ha escluso che l disciplina censurata violasse il principio di eguaglianza, in quanto il legislatore ha certamente facoltà di stabilire, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, a quali categ reati le nuove pene sostitutive possono trovare applicazione. In ogni caso, non può ritenersi preclusa la facoltà di escludere dalle pene alternative la “complessità” dei reati ostativi, che so in via AVV_NOTAIO di significativa gravità e di particolare allarme sociale; né impedire l’accesso pene sostitutive ai condannati per gli specifici reati contestati nei procedimenti principali, i non veniva neppure in considerazione la circostanza attenuante della minore gravità del fatto. Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio della finalità rieducativa della pena quanto tale principio costituzionale non esclude che la pena sia funzionale anche ad altre finalità di valore costituzionale altrettale, come la tutela della società contro la residua pericolosità condannato e la prevenzione AVV_NOTAIO dei reati. La Corte ha peraltro sottolineato come “l’ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità d accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzion dell’inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell’insieme dei principi costituzional materia di pena”. Infatti, le pene sostitutive sono “tendenzialmente più funzionali ad assicurar l’obiettivo della rieducazione del condannato: evitando gli effetti desocializzanti del carcere assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato”. Un simile percorso legislativo non può però “c procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni successive”, coinvolgendo “anzitutto i reati meno gravi lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitra né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi”. Resta ferma in ogni caso – ha concluso la Corte – la necessità che anche per i condannati per questi reati “la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rieducativo”. Condizioni non sempre assicurate, oggi, nelle carceri italiane, dove la situazione d sovraffollamento “rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltr che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena”.
1.2. Pertanto, non può che ritenersi vigente e costituzionalmente compatibile l’ostacolo posto dal legislatore all’accesso alle pene sostitutive da parte di soggetti riconosciuti responsab di uno dei delitti indicati nel catalogo contenuto nell’articolato della legge di ordinam penitenziario.
Ciò posto, occorre tuttavia pur sempre valutare preliminarmente l’ammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di Brescia.
2.1. Esso è innanzi tutto tempestivo, ad onta di quanto ritenuto dal difensore di parte resistente, giacché si applica al ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello quanto previsto dall’art. 585, comma 1, lett. d) del codice di rito. Ancorché, infatt sentenza sia stata redatta con motivazione contestuale il 16 gennaio 2025, letta in udienza alle parti presenti, il dies a quo per l’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO decorre dalla data di comunicazione al suo ufficio dell’avviso di deposito, salva l’ipotesi di provvedimenti emessi dall Corte di appello, non già dalla data della lettura della sentenza in udienza. Nella fattispec l’avviso di deposito della sentenza impugnata è stato comunicato al P.g. il 21 febbraio 2025 e il ricorso risulta tempestivamente depositato il 28 successivo, nei 15 giorni previsti dal disposizione processuale prevista a pena di inammissibilità dell’impugnazione.
2.2. Con esso il P.g. espone un vizio deducibile (la pena illegale), avendo ritenuto tale u tipo di sanzione applicata dal giudice e non ammessa dall’ordinamento (in assoluto) per determinati tipi di delitti.
Il che, ad avviso del Collegio, appare seguire le indicazioni poste dal diritto vivente ( ultimo, Sez. U. n. 877, del 14/07/2022, del 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01) per identificare la pena illegale.
In continuità con il proprio consolidato orientamento, che si pone in armonia con il principi di legalità della pena come costituzionalizzato e come altresì riconosciuto dalle font sovranazionali, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti ribadito, ancora una volta, ch “pena legale” è quella:
del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli;
comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista;
determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all’esito di un procedimento individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità d rieducazione del reo.
Pena “illegale” è, conseguentemente, quella che sì colloca al di fuori delle previsioni de sistema sanzionatorio, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.
Orbene, l’individuazione delle ipotesi di pene illegali per genere (pene detentive o pecuniarie) o per specie (ergastolo, reclusione o arresto; multa o ammenda) non pone problemi, fungendo da criteri-guida quelli indicati agli artt. 17 – anche coordinato con l’art. 39 – e 18 cod. pen pari deve ritenersi per quelle che, ricorrendo determinate condizioni, possono sostituirle.
Dunque, una pena diversa da quella prevista dal sistema sanzionatorio, perché espressamente esclusa per quella fattispecie, è del pari illegale, proprio perché si pone fuori dall previsioni sanzionatorie previste dalla norma positiva, in quanto supera la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva (tra le più recenti, Sez. 6, n. 3454 d 08/01/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 45903, del 25/10/2023, COGNOME, Rv. 285451; Sez. 2, 16045 del 15/03/2024, Caso).
Superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso appare altresì fondato in diritto.
3.1. Ai fini della fattispecie processuale all’esame, la pena concordata dalle parti, giacch relativa all’imputazione di rapina aggravata (ancorché l’effetto concretamente ingravescente sia rimasto frustrato dal bilanciamento effettuato: Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, COGNOME, Rv 253784; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312, in quanto il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta.), incontrava il limite rappresentato dalla formulazione oggettiva dell’imputazione, ostativa alla sostituzione della pena detentiva che ha formato oggetto dell’accordo.
3.2. L’illegalità della sanzione applicata per effetto dell’accordo tra le parti, che ha cop anche la sostituzione della pena detentiva, travolge dunque l’intera statuizione e non solo l sostituzione “illegale”, giacché deve ritenersi che l’accordo sia intervenuto sulla base de consenso prestato dalle parti a tutte le statuizioni pattuite. Il Collegio ritiene pertanto di dare continuità al principio già più volte enunciato, per cui in tema di patteggiannento, la richie dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva deve ritenersi congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllar l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applica senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitari vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 – 01).
La sentenza impugnata, con la quale è stata applicata una pena da considerarsi illegale, deve conseguentemente essere complessivamente annullata senza rinvio, con la pedissequa trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova, per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17 settembre 2025.