Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10037 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il 23/12/1965
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22/07/2024, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali NOME COGNOME Ł stata condannata con le sentenze rispettivamente emesse, la prima dal Tribunale di Treviso in composizione monocratica in data 07/01/2019, irrevocabile dal 25/05/2019, e la seconda dal Tribunale di Venezia in composizione monocratica in data 30/10/2020, irrevocabile dal 14/02/2024, indicando quale reato piø grave quello di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, sopra meglio descritta, e determinando quale pena complessiva mesi quattro e giorni quindici di reclusione.
Ha respinto l’istanza di conversione della pena così determinata nella pena sostitutiva della multa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME lamentando violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 53 e seguenti l.n. 689/1981, 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione al diniego dell’applicazione della pena sostitutiva della multa.
2.1 Il giudice dell’esecuzione aveva affermato che tale conversione non rientrava nei suoi poteri ma solo in quelli del giudice della cognizione.
Il difensore sostiene invece che la competenza del giudice dell’esecuzione, chiamato a ravvisare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, deve considerarsi tipicamente cognitiva e la rideterminazione della pena in applicazione dell’art. 81 cod. pen. ha anche una funzione volta al
recupero dei benefici concedibili con l’applicazione della sanzione.
Negare quindi la possibilità di applicare una pena di specie diversa, in assenza di una norma preclusiva espressa, sarebbe quindi illogico alla luce della piena sovrapponibilità dei compiti del giudice dell’esecuzione con quelli del giudice della cognizione.
A seguito del riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. scaturisce un nuovo reato, quello continuato in cui confluiscono i singoli fatti giudicati separatamente, e origina anche una nuova pena, diversa da quelle precedente; e solo all’esito della rideterminazione la difesa potrebbe articolare la richieste di sanzione sostitutiva, essendone ora ricorrenti i presupposti che con il precedente cumulo avrebbero potuto non esservi.
Una diversa interpretazione sarebbe illogica e contrastante con la lettera dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., che prevede espressamente l’applicazione dei benefici di legge all’esito della concessione della continuazione.
2.2 In subordine la difesa chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., laddove non prevede la possibile di sostituire su richiesta la pena rideterminata in sede di esecuzione con la sanzione sostitutiva pecuniaria, per contrasto con l’art. 3 Cost. e in relazione agli artt. 133 cod. pen., 111 e 27, comma 3, Cost. nonchØ 6 CEDU.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato ulteriore memoria di replica, insistendo nelle proprie ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
NOME COGNOME era stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 348 cod. pen., commesso in Treviso tra il 2011 e il 2014, con sentenza del Tribunale di Treviso in composizione monocratica in data 07/01/2019, irrevocabile dal 25/05/2019, che la aveva condannata a mesi due di reclusione.
Era stata altresì ritenuta responsabile del medesimo reato, commesso in Venezia il 30/05/2014, con sentenza del Tribunale di Venezia in composizione monocratica in data 30/10/2020, irrevocabile dal 14/02/2024, che l’ha condannata alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione.
La ricorrente ha richiesto al giudice dell’esecuzione la conversione della sanzione risultante dal riconoscimento del vincolo della continuazione in pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 53 l.n. 689/81, come modificato dal d.lgs.n. 150/2022, entrata in vigore il 30/12/2022.
Nel respingere la richiesta il giudice dell’esecuzione ha correttamente richiamato la disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, in forza della quale «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piø favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
Orbene, avuto riguardo alla sentenza del Tribunale di Venezia in composizione monocratica in
data 30/10/2020, irrevocabile dal 14/02/2024, che ha ad oggetto il reato ritenuto piø grave, occorre osservare che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, era pendente il giudizio di appello (definito nel 2023) e le sanzioni sostitutive, anche a prescindere da ogni valutazione riguardo alla disciplina piø favorevole (Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024, Rv. 286696 – 01), potevano già essere applicate, purchØ l’imputato ne facesse richiesta (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 – 01)
In ogni caso il fatto che nØ su richiesta di parte nØ d’ufficio la sanzione sostitutiva sia stata applicata deve considerarsi scelta del giudice della cognizione, oramai coperta dal giudicato e quindi insuscettibile di ulteriore modifica in sede di giudizio di esecuzione, nemmeno alla luce dell’invocata ratio dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., visto che il beneficio era già originariamente concedibile e non consegue dal riconoscimento della continuazione.
D’altro canto la norma transitoria ha fissato un termine invalicabile entro il quale l’accesso alla pena sostitutiva deve essere richiesto o la conclusione del giudice di merito, anche di rinvio, se in corso, oppure se al momento dell’entrata in vigore del d.lgs.n. 150/2022 era pendente giudizio dinanzi alla Cassazione entro trenta giorni dalla sua conclusione con l’irrevocabilità della sentenza.
Oltre questo limite temporale nel quale all’imputato Ł stata concessa la facoltà di richiederle, la concessione delle sanzioni sostitutive non può essere piø essere valutata.
SicchŁ se resta preclusa l’applicazione della pena sostitutiva con riferimento al reato piø grave, poichØ Ł invalicabile il giudicato sulla sussistenza dei relativi presupposti, nemmeno possono residuare spazi per valutare di convertire la pena rideterminata, con un semplice aumento su quella insuscettibile di sostituzione, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato oggetto di precedente sentenza (quella del Tribunale di Treviso in composizione monocratica in data 07/01/2019, irrevocabile dal 25/05/2019, peraltro emessa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022).
E nemmeno può porsi questione sull’eventuale applicazione della sanzione sostitutiva con riferimento all’aumento per il reato satellite.
Difatti, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, già in sede di cognizione vale il principio secondo il quale non può essere considerata isolatamente una frazione di pena per valutare la concedibilità della sanzione sostitutiva (cfr. Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della, Rv. 286748 – 01).
Ne consegue, oltre all’infondatezza della doglianza, che anche il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., dedotto dalla ricorrente (nella parte in cui non prevede la possibile di sostituire su richiesta la pena rideterminata in sede di esecuzione con la sanzione sostitutiva pecuniaria, per contrasto con l’art. 3 Cost. e con gli artt. 111 e 27, comma 3, Cost. nonchØ 6 CEDU), difetta di rilevanza nel caso di specie, dove comunque l’incidente di esecuzione non avrebbe potuto conoscere di una questione che andava tempestivamente proposta nel giudizio di cognizione.
Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME