Pena Sostitutiva e Sospensione Condizionale: la Cassazione fa Chiarezza
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 31933/2024 offre un chiarimento fondamentale su un punto cruciale della Riforma Cartabia: l’incompatibilità tra l’applicazione di una pena sostitutiva e la concessione della sospensione condizionale. La decisione sottolinea un divieto esplicito introdotto dal legislatore, volto a evitare una duplicazione di benefici per l’imputato.
Il caso analizzato riguarda un patteggiamento in cui era stata applicata una pena detentiva, poi convertita in una sanzione pecuniaria, e allo stesso tempo sospesa condizionalmente. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha risolto la questione.
I Fatti del Caso: Un Patteggiamento Controverso
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna aveva accolto la richiesta di patteggiamento (pena concordata) per un imputato. La pena stabilita era di cinque mesi di reclusione e seimila euro di multa.
Il giudice aveva poi disposto due importanti misure:
1. La conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva pecuniaria di quindicimila euro, ai sensi dell’art. 56-quater della Legge 689/1981.
2. La concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
In pratica, la pena detentiva era stata prima sostituita da una pena in denaro e, successivamente, l’esecuzione di quest’ultima era stata sospesa. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, lamentando l’illegalità della pena così strutturata.
Il Ricorso del Procuratore e l’Illegalità della Pena Sostitutiva
Il Procuratore ha contestato la sentenza sostenendo che la legge non permette di concedere la sospensione condizionale a una pena pecuniaria che è già, di per sé, una pena sostitutiva di quella detentiva. L’argomentazione si fondava su una manifesta violazione di un divieto di legge introdotto dalla recente riforma della giustizia penale.
Secondo il ricorrente, i due benefici – la sostituzione della pena e la sua sospensione – sono alternativi e non cumulabili. La concessione di entrambi costituiva un’applicazione illegale della pena, tale da invalidare l’intero accordo di patteggiamento.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata. Il ragionamento dei giudici si basa su due norme chiave della Legge 689/1981, come modificata dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia).
In primo luogo, l’art. 61-bis della legge citata stabilisce in modo inequivocabile che «le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. pen. relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente capo». Questo divieto è esplicito e non lascia spazio a interpretazioni: la sospensione condizionale non può mai applicarsi a una pena come quella pecuniaria sostitutiva.
In secondo luogo, la Corte richiama l’art. 58 della stessa legge, che regola il potere del giudice nella scelta delle pene sostitutive. La norma prevede che il giudice possa applicare le pene sostitutive «se non ordina la sospensione condizionale della pena». Questa formulazione conferma la natura alternativa dei due istituti: o si applica la sospensione condizionale alla pena detentiva principale, oppure, se non si concede tale beneficio, si può optare per la sostituzione della pena.
La concessione di entrambi i benefici, quindi, rappresenta un’applicazione della pena contra legem.
Le Conclusioni
L’illegalità della statuizione relativa alla sospensione condizionale ha travolto l’intero accordo di patteggiamento, poiché la concessione del beneficio era parte integrante della pena concordata tra le parti. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso del procedimento.
Questo significa che l’imputato e il Pubblico Ministero dovranno rinegoziare un nuovo accordo di patteggiamento che sia conforme alla legge, oppure procedere con il rito ordinario. La sentenza ribadisce un principio fondamentale della riforma: la pena sostitutiva è essa stessa un beneficio significativo, incompatibile con l’ulteriore vantaggio della sospensione condizionale.
È possibile concedere la sospensione condizionale per una pena sostitutiva (come la multa o l’arresto domiciliare)?
No, la sentenza chiarisce che l’articolo 61-bis della Legge 689/1981, introdotto dalla Riforma Cartabia, vieta espressamente l’applicazione della sospensione condizionale della pena alle pene sostitutive.
Cosa succede se un accordo di patteggiamento include un beneficio illegale, come la sospensione di una pena sostitutiva?
L’illegalità di una parte essenziale dell’accordo, come la concessione di un beneficio non consentito, travolge l’intero patteggiamento. La sentenza viene annullata e gli atti vengono restituiti al giudice di primo grado per un nuovo procedimento.
Quali sono le due opzioni che il giudice ha di fronte a una pena detentiva breve?
Secondo la legge, il giudice deve scegliere tra due percorsi alternativi e non cumulabili: o ordinare la sospensione condizionale della pena detentiva, oppure, se non concede tale beneficio, può applicare una delle pene sostitutive previste dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Faenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha disposto, ex art. 444. cod. proc. pen., l’applicazione nei confronti di COGNOME NOME della pena di mesi cinque di reclusione ed euro seimila di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, 348 cod. pen., nonché la conversione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 56-quater I. 689/1981, come novellato dal d.lgs. 150/22, in euro quindicimila di multa e la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo l’illegalità della pena là dove concede la sospensione condizionale della pena pecuniaria sostitutiva in manifesta violazione del divieto di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è ammissibile e fondato.
Occorre evidenziare che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sostitutiva risulta espressamente vietata dalla medesima dall’art. 61-bis I. 689/1981 (aggiunto dall’art. 71 decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022).
Tale norma così recita: «le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. pen. relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente capo», tra le quali, appunto, è ricompresa la pena pecuniaria sostitutiva.
Il divieto è, del resto, evincibile anche dal dettato dell’art. 58 I. 689/81, che regola il potere discrezionale del giudice nella applicazione e nella scelta delle pene sostitutive: «il giudice, nei limiti fissati dalla legge, e tenuto conto de criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena può applicare le pene sostitutive della pena detentiva».
Trattandosi di pena concordata anche con riferimento alla concessione del suddetto beneficio, l’illegalità della relativa statuizione travolge l’accordo nella sua interezza e, conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 30 aprile 2024
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